Art. 5 
 
 
           Misura del beneficio e modalita' di erogazione 
 
  1. Il beneficio di cui all'art. 4 consiste in un contributo, pari a
un importo di 300 euro mensili, per un massimo di sei mesi,  in  base
alla richiesta della lavoratrice interessata. 
  2. Il contributo per il servizio  di  baby-sitting  verra'  erogato
attraverso il sistema dei buoni lavoro di cui all'art. 72 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, mentre nel caso  di  fruizione
della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi  privati
accreditati, il beneficio consistera' in un  pagamento  diretto  alla
struttura prescelta, fino  a  concorrenza  del  predetto  importo  di
300,00 euro mensili, dietro esibizione da parte della struttura della
documentazione attestante l'effettiva fruizione del servizio.