Art. 5 Comunicazioni 1. Ferma restando la validita' dei mandati di cui all'art. 7 del Regolamento n. 260/2012, i prestatori di servizi di pagamento - ai sensi dell'art. 126-sexies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - entro il 1° maggio 2013 propongono ove necessario alla propria clientela le modifiche delle condizioni contrattuali connesse con l'esecuzione degli addebiti diretti in conformita' con i requisiti del medesimo Regolamento. 2. I prestatori di servizi di pagamento - ai sensi dell'art. 126-sexies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - entro il 1° maggio 2013 propongono ove necessario alla propria clientela le modifiche delle condizioni contrattuali connesse con l'esecuzione dei bonifici in conformita' con i requisiti del Regolamento n. 260/2012. 3. Il beneficiario di servizi di addebito diretto nazionali informa il pagatore dell'intenzione di avvalersi dell'addebito diretto conforme a quanto previsto dal Regolamento n. 260/2012 con un preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla data di attivazione del servizio e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2013. 4. I prestatori di servizi di pagamento presso i quali sono conservati mandati relativi a servizi di addebito diretto nazionali forniscono ai beneficiari degli addebiti medesimi le informazioni relative ai suddetti mandati al fine di consentire ai beneficiari di effettuare correttamente le operazioni di addebito diretto conformi a quanto previsto dal Regolamento n. 260/2012.