Art. 5 Beneficio concesso 1. Il beneficio e' concesso bimestralmente in ragione della numerosita' del Nucleo Familiare Beneficiario, calcolata escludendo le persone a carico ai fini Irpef diverse dal coniuge e dai figli, secondo le modalita' di cui alla Tabella 2, parte integrante del presente decreto. 2. Ai beneficiari della Sperimentazione e' concesso, per ciascun bimestre, l'importo unitario di cui alla Tabella 2, previa verifica da parte del Soggetto Attuatore, preliminarmente al primo accredito, della compatibilita' delle informazioni acquisite sui Nuclei Familiari con i requisiti di cui all'art. 4, comma 3. 3. Nel caso in cui nel Nucleo Familiare siano presenti uno o piu' beneficiari della Carta acquisti ordinaria, l'attribuzione dei benefici economici connessi alla Sperimentazione potra' avvenire solo previa rinuncia del beneficiario/titolare, per il periodo della Sperimentazione stessa, ai benefici connessi al programma Carta Acquisti ordinaria, da dichiarare espressamente nel modulo di richiesta della Carta acquisti sperimentale.