Art. 5 
 
 
Delega al Governo per la disciplina dell'esercizio della  professione
                     forense in forma societaria 
 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, un  decreto  legislativo  per
disciplinare, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 10  della
legge 12 novembre 2011, n. 183, e in considerazione  della  rilevanza
costituzionale del diritto di difesa, le societa'  tra  avvocati.  Il
decreto legislativo  e'  adottato  su  proposta  del  Ministro  della
giustizia, sentito il CNF, e successivamente  trasmesso  alle  Camere
perche' sia espresso il parere da parte delle Commissioni  competenti
per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. Il  parere
e' reso entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione,
decorso il quale il decreto e' emanato anche in mancanza del  parere.
Qualora detto termine venga a scadere nei trenta  giorni  antecedenti
allo spirare  del  termine  previsto  per  l'emanazione  del  decreto
legislativo,  o  successivamente,  la  scadenza  di  quest'ultimo  e'
prorogata di trenta giorni. Entro un anno dalla data  di  entrata  in
vigore del decreto legislativo, il Governo puo' emanare  disposizioni
correttive e integrative, con lo stesso procedimento  e  in  base  ai
medesimi principi  e  criteri  direttivi  previsti  per  l'emanazione
dell'originario decreto. 
  2. Nell'esercizio della delega di cui al  comma  1  il  Governo  si
attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: 
    a) prevedere che l'esercizio della professione forense  in  forma
societaria sia  consentito  esclusivamente  a  societa'  di  persone,
societa' di  capitali  o  societa'  cooperative,  i  cui  soci  siano
avvocati iscritti all'albo; 
    b) prevedere che ciascun avvocato possa far  parte  di  una  sola
societa' di cui alla lettera a); 
    c) prevedere che la  denominazione  o  ragione  sociale  contenga
l'indicazione: «societa' tra avvocati»; 
    d) disciplinare l'organo di gestione della societa' tra  avvocati
prevedendo che i suoi componenti non  possano  essere  estranei  alla
compagine sociale; 
    e)  stabilire  che  l'incarico  professionale,   conferito   alla
societa' ed eseguito secondo il principio  della  personalita'  della
prestazione professionale,  possa  essere  svolto  soltanto  da  soci
professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento
della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente; 
    f) prevedere che la responsabilita' della societa' e  quella  dei
soci non escludano  la  responsabilita'  del  professionista  che  ha
eseguito la prestazione; 
    g) prevedere che la societa' tra avvocati  sia  iscritta  in  una
apposita sezione speciale dell'albo tenuto  dall'ordine  territoriale
nella cui circoscrizione ha sede la stessa societa'; 
    h) regolare la responsabilita' disciplinare  della  societa'  tra
avvocati, stabilendo che  essa  e'  tenuta  al  rispetto  del  codice
deontologico forense ed  e'  soggetta  alla  competenza  disciplinare
dell'ordine di appartenenza; 
    i) stabilire che la sospensione, cancellazione o  radiazione  del
socio dall'albo nel quale e' iscritto costituisce causa di esclusione
dalla societa'; 
    l) qualificare i redditi prodotti  dalla  societa'  tra  avvocati
quali redditi di lavoro autonomo  anche  ai  fini  previdenziali,  ai
sensi del capo V del titolo I  del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni; 
    m) stabilire che l'esercizio della professione forense  in  forma
societaria   non   costituisce    attivita'    d'impresa    e    che,
conseguentemente,  la  societa'  tra  avvocati  non  e'  soggetta  al
fallimento  e  alle  procedure  concorsuali  diverse  da  quelle   di
composizione delle crisi da sovraindebitamento; 
    n) prevedere che alla societa' tra  avvocati  si  applichino,  in
quanto compatibili, le disposizioni sull'esercizio della  professione
di avvocato in forma societaria  di  cui  al  decreto  legislativo  2
febbraio 2001, n. 96. 
  3. Dall'esercizio della  delega  di  cui  al  comma  1  non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 10 della  legge  12
          novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio annuale e  pluriennale  dello  Stato  -  Legge  di
          stabilita' 2012): 
              "Art. 10 (Riforma degli ordini professionali e societa'
          tra professionisti). (In vigore dal 25  marzo  2012)  -  1.
          All'articolo 3,  comma  5,  alinea,  del  decreto-legge  13
          agosto 2011, n. 138, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge  14  settembre  2011,  n.  148,   le   parole:   «Gli
          ordinamenti professionali dovranno essere  riformati  entro
          12 mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto per recepire i seguenti principi:» sono  sostituite
          dalle  seguenti:  «Con   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica emanato ai  sensi  dell'articolo  17,  comma  2,
          della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  gli  ordinamenti
          professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla
          data di entrata in vigore del presente decreto per recepire
          i seguenti principi:». 
              2. All' articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n.
          138,  convertito,  con  modificazioni,   dalla   legge   14
          settembre 2011, n. 148, dopo il comma  5  sono  inseriti  i
          seguenti: 
                «5-bis.   Le   norme   vigenti   sugli    ordinamenti
          professionali in contrasto con i principi di cui  al  comma
          5, lettere da a) a g), sono abrogate con effetto dalla data
          di entrata in vigore del regolamento governativo di cui  al
          comma 5 e, in ogni caso, dalla data del 13 agosto 2012. 
                5-ter.  Il  Governo,  entro  il  31  dicembre   2012,
          provvede a raccogliere  le  disposizioni  aventi  forza  di
          legge che non risultano  abrogate  per  effetto  del  comma
          5-bis in un testo unico da emanare ai sensi dell'  articolo
          17-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400». 
              3.  E'  consentita  la  costituzione  di  societa'  per
          l'esercizio di attivita'  professionali  regolamentate  nel
          sistema ordinistico secondo i  modelli  societari  regolati
          dai titoli V e  VI  del  libro  V  del  codice  civile.  Le
          societa' cooperative di professionisti sono  costituite  da
          un numero di soci non inferiore a tre. 
              4.  Possono  assumere  la  qualifica  di  societa'  tra
          professionisti le societa' il cui atto costitutivo preveda: 
                a)  l'esercizio  in  via   esclusiva   dell'attivita'
          professionale da parte dei soci; 
                b)  l'ammissione  in  qualita'  di  soci   dei   soli
          professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in
          differenti  sezioni,  nonche'  dei  cittadini  degli  Stati
          membri dell'Unione europea, purche' in possesso del  titolo
          di studio abilitante, ovvero  soggetti  non  professionisti
          soltanto per  prestazioni  tecniche,  o  per  finalita'  di
          investimento.   In   ogni   caso   il   numero   dei   soci
          professionisti e la partecipazione al capitale sociale  dei
          professionisti  deve  essere   tale   da   determinare   la
          maggioranza di due terzi nelle  deliberazioni  o  decisioni
          dei soci; il venir  meno  di  tale  condizione  costituisce
          causa  di  scioglimento  della  societa'  e  il   consiglio
          dell'ordine o collegio professionale  presso  il  quale  e'
          iscritta  la  societa'  procede  alla  cancellazione  della
          stessa  dall'albo,  salvo  che  la   societa'   non   abbia
          provveduto   a   ristabilire   la   prevalenza   dei   soci
          professionisti nel termine perentorio di sei mesi; 
                c)  criteri  e   modalita'   affinche'   l'esecuzione
          dell'incarico professionale  conferito  alla  societa'  sia
          eseguito solo  dai  soci  in  possesso  dei  requisiti  per
          l'esercizio della prestazione professionale  richiesta;  la
          designazione  del   socio   professionista   sia   compiuta
          dall'utente  e,  in  mancanza  di  tale  designazione,   il
          nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto
          all'utente; 
                c-bis) la stipula di polizza di assicurazione per  la
          copertura dei rischi derivanti dalla responsabilita' civile
          per  i  danni  causati  ai   clienti   dai   singoli   soci
          professionisti nell'esercizio dell'attivita' professionale; 
                d) le modalita'  di  esclusione  dalla  societa'  del
          socio che sia stato  cancellato  dal  rispettivo  albo  con
          provvedimento definitivo. 
              5. La denominazione sociale, in qualunque modo formata,
          deve    contenere    l'indicazione    di    societa'    tra
          professionisti. 
              6. La partecipazione ad una societa'  e'  incompatibile
          con la partecipazione ad altra societa' tra professionisti. 
              7. I professionisti soci sono tenuti all'osservanza del
          codice deontologico  del  proprio  ordine,  cosi'  come  la
          societa' e' soggetta al regime disciplinare dell'ordine  al
          quale  risulti  iscritta.  Il  socio  professionista   puo'
          opporre agli altri soci il segreto concernente le attivita'
          professionali a lui affidate. 
              8.  La  societa'   tra   professionisti   puo'   essere
          costituita  anche  per  l'esercizio   di   piu'   attivita'
          professionali. 
              9. Restano salve le associazioni professionali, nonche'
          i diversi modelli  societari  gia'  vigenti  alla  data  di
          entrata in vigore della presente legge. 
              10. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge  23
          agosto 1988,  n.  400,  il  Ministro  della  giustizia,  di
          concerto con il Ministro dello  sviluppo  economico,  entro
          sei mesi dalla data di pubblicazione della presente  legge,
          adotta un regolamento allo scopo di disciplinare le materie
          di cui ai precedenti commi 4, lettera c), 6 e 7. 
              11. La legge 23 novembre 1939, n.  1815,  e  successive
          modificazioni, e' abrogata. 
              12.  All'articolo  3,  comma   5,   lettera   d),   del
          decreto-legge 13  agosto  2011,  n.  138,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011,  n.  148,  le
          parole:   «prendendo   come    riferimento    le    tariffe
          professionali. E' ammessa la pattuizione dei compensi anche
          in deroga alle tariffe» sono soppresse.". 
              Il Capo V del Titolo I del testo unico dell'imposte sui
          redditi, di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
          22 dicembre 1986, n.  917  (Approvazione  del  testo  unico
          delle imposte sui redditi.) reca: 
              "Capo V - REDDITI DI LAVORO AUTONOMO". 
              Il decreto legislativo 2 febbraio  2001,  n.  96  reca:
          "Attuazione della  direttiva  98/5/CE  volta  a  facilitare
          l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno
          Stato membro diverso da quello in cui e' stata acquisita la
          qualifica professionale".