Art. 5 
 
 
                Contenuti degli elementi informativi 
 
  1. Le associazioni professionali assicurano, per le finalita' e con
le modalita' di cui all'art. 4, comma 1, la piena conoscibilita'  dei
seguenti elementi: 
    a) atto costitutivo e statuto; 
    b) precisa  identificazione  delle  attivita'  professionali  cui
l'associazione si riferisce; 
    c) composizione degli organismi  deliberativi  e  titolari  delle
cariche sociali; 
    d) struttura organizzativa dell'associazione; 
    e)  requisiti  per  la   partecipazione   all'associazione,   con
particolare riferimento ai titoli di studio relativi  alle  attivita'
professionali   oggetto    dell'associazione,    all'obbligo    degli
appartenenti di procedere all'aggiornamento professionale costante  e
alla predisposizione di strumenti  idonei  ad  accertare  l'effettivo
assolvimento di tale obbligo e all'indicazione della quota da versare
per il conseguimento degli scopi statutari; 
    f) assenza di scopo di lucro. 
  2. Nei casi di cui all'art. 4, comma 1, secondo periodo,  l'obbligo
di garantire la conoscibilita' e' esteso ai seguenti elementi: 
    a) il codice di condotta con la previsione di  sanzioni  graduate
in relazione alle violazioni poste  in  essere  e  l'organo  preposto
all'adozione dei provvedimenti disciplinari dotato  della  necessaria
autonomia; 
    b) l'elenco degli iscritti, aggiornato annualmente; 
    c) le sedi dell'associazione sul territorio nazionale, in  almeno
tre regioni; 
    d) la presenza di una struttura tecnico-scientifica dedicata alla
formazione permanente degli associati, in forma diretta o indiretta; 
    e) l'eventuale possesso di un  sistema  certificato  di  qualita'
dell'associazione conforme alla norma UNI EN ISO 9001 per il  settore
di competenza; 
    f) le garanzie  attivate  a  tutela  degli  utenti,  tra  cui  la
presenza, i recapiti e le modalita' di accesso allo sportello di  cui
all'art. 2, comma 4.