Art. 5 
 
 
            Modifica alla legge 27 dicembre 1997, n. 449 
 
  1. All'articolo 43, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n.  449,
dopo il primo periodo, sono  inseriti  i  seguenti:  «Si  considerano
iniziative di cui al comma 1, nel rispetto dei requisiti  di  cui  al
primo periodo del presente comma, anche quelle finalizzate a favorire
l'assorbimento  delle  emissioni  di  anidride  carbonica   (CO 2   )
dall'atmosfera  tramite  l'incremento   e   la   valorizzazione   del
patrimonio arboreo delle aree  urbane,  nonche'  eventualmente  anche
quelle dei comuni finalizzate alla creazione e alla  manutenzione  di
una rete di aree naturali ricadenti nel loro  territorio,  anche  nel
rispetto delle disposizioni del regolamento di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357. Nei casi di cui
al secondo periodo, il comune puo' inserire il  nome,  la  ditta,  il
logo o il marchio dello sponsor  all'interno  dei  documenti  recanti
comunicazioni istituzionali. La tipologia  e  le  caratteristiche  di
tali documenti sono definite, entro sessanta  giorni  dalla  data  di
entrata in  vigore  della  presente  disposizione,  con  decreto  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  di
concerto  con  il  Ministro  dell'interno,  sentita   la   Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281,  e  successive  modificazioni.  Fermi  restando  quanto
previsto dalla normativa  generale  in  materia  di  sponsorizzazioni
nonche' i vincoli per la tutela dei parchi e giardini  storici  e  le
altre misure di tutela delle aree verdi urbane,  lo  sfruttamento  di
aree verdi pubbliche da parte dello sponsor ai  fini  pubblicitari  o
commerciali, anche se concesso in  esclusiva,  deve  aver  luogo  con
modalita' tali da non compromettere, in ogni caso, la possibilita' di
ordinaria fruizione delle stesse da parte del pubblico». 
 
          Note all'art. 5: 
              Il  nuovo  testo  dell'articolo  43,  della  legge   27
          dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione  della
          finanza pubblica), pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  30
          dicembre  1997,  n.  302,  S.O.  ,  come  modificato  dalla
          presente legge, e' il seguente: 
              "Art.43. Contratti di sponsorizzazione  ed  accordi  di
          collaborazione,  convenzioni  con   soggetti   pubblici   o
          privati, contributi dell'utenza per i servizi pubblici  non
          essenziali e misure di incentivazione della produttivita'. 
              1.    Al     fine     di     favorire     l'innovazione
          dell'organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori
          economie,  nonche'  una  migliore  qualita'   dei   servizi
          prestati, le pubbliche  amministrazioni  possono  stipulare
          contratti di sponsorizzazione ed accordi di  collaborazione
          con soggetti privati ed associazioni, senza fini di  lucro,
          costituite con atto notarile. 
              2. Le iniziative  di  cui  al  comma  1  devono  essere
          dirette al  perseguimento  di  interessi  pubblici,  devono
          escludere forme di conflitto di interesse  tra  l'attivita'
          pubblica e quella privata e devono comportare  risparmi  di
          spesa rispetto agli stanziamenti disposti.  Si  considerano
          iniziative di cui al comma 1, nel rispetto dei requisiti di
          cui al primo  periodo  del  presente  comma,  anche  quelle
          finalizzate a favorire l'assorbimento  delle  emissioni  di
          anidride    carbonica    (Co2)    dall'atmosfera    tramite
          l'incremento e la  valorizzazione  del  patrimonio  arboreo
          delle aree urbane, nonche' eventualmente anche  quelle  dei
          comuni finalizzate alla creazione e  alla  manutenzione  di
          una rete di aree naturali ricadenti  nel  loro  territorio,
          anche nel rispetto delle disposizioni  del  regolamento  di
          cui al decreto del Presidente della Repubblica 8  settembre
          1997, n. 357. Nei casi di cui al secondo periodo, il comune
          puo' inserire il nome, la ditta, il logo o il marchio dello
          sponsor all'interno  dei  documenti  recanti  comunicazioni
          istituzionali. La tipologia e le  caratteristiche  di  tali
          documenti sono definite, entro sessanta giorni  dalla  data
          di entrata  in  vigore  della  presente  disposizione,  con
          decreto del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio  e  del  mare,  di  concerto  con  il   Ministro
          dell'interno,  sentita  la  Conferenza  unificata  di   cui
          all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
          281, e  successive  modificazioni.  Fermi  restando  quanto
          previsto   dalla   normativa   generale   in   materia   di
          sponsorizzazioni nonche' i vincoli per la tutela dei parchi
          e giardini storici e le altre misure di tutela  delle  aree
          verdi urbane, lo sfruttamento di aree  verdi  pubbliche  da
          parte dello sponsor ai  fini  pubblicitari  o  commerciali,
          anche  se  concesso  in  esclusiva,  deve  aver  luogo  con
          modalita' tali da  non  compromettere,  in  ogni  caso,  la
          possibilita' di ordinaria fruizione delle stesse  da  parte
          del pubblico. Per le sole amministrazioni dello  Stato  una
          quota dei risparmi cosi' ottenuti, pari al 5 per cento,  e'
          destinata ad incrementare  gli  stanziamenti  diretti  alla
          retribuzione di risultato  dei  dirigenti  appartenenti  al
          centro di responsabilita' che ha operato il risparmio;  una
          quota pari al 65 per cento resta  nelle  disponibilita'  di
          bilancio della amministrazione.  Tali  quote  sono  versate
          all'entrata   del   bilancio   dello   Stato   per   essere
          riassegnate, per le predette  finalita',  con  decreti  del
          Ministro del tesoro, del bilancio  e  della  programmazione
          economica.  La  rimanente  somma  costituisce  economia  di
          bilancio. La presente disposizione non si applica nei  casi
          in cui le sponsorizzazioni e gli accordi di  collaborazione
          sono diretti a finanziare interventi, servizi  o  attivita'
          non inseriti nei programmi di spesa  ordinari.  Continuano,
          inoltre, ad applicarsi le particolari disposizioni in  tema
          di sponsorizzazioni ed accordi con i privati relative  alle
          amministrazioni dei beni culturali ed  ambientali  e  dello
          spettacolo, nonche' ogni  altra  disposizione  speciale  in
          materia. 
              3. Ai  fini  di  cui  al  comma  1  le  amministrazioni
          pubbliche  possono  stipulare  convenzioni   con   soggetti
          pubblici o privati dirette a  fornire,  a  titolo  oneroso,
          consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari.
          Il 50 per cento dei ricavi netti, dedotti  tutti  i  costi,
          ivi comprese le spese di personale, costituisce economia di
          bilancio. Le disposizioni attuative del presente comma, che
          non si applica alle amministrazioni dei beni  culturali  ed
          ambientali e  dello  spettacolo,  sono  definite  ai  sensi
          dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400. 
              4. Con uno o piu' regolamenti, da emanare entro novanta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge,  le   pubbliche   amministrazioni   individuano   le
          prestazioni,  non  rientranti  tra   i   servizi   pubblici
          essenziali  o  non  espletate   a   garanzia   di   diritti
          fondamentali, per le  quali  richiedere  un  contributo  da
          parte dell'utente, e l'ammontare del contributo  richiesto.
          Per le amministrazioni dello Stato,  anche  ad  ordinamento
          autonomo, si provvede ai sensi dell'articolo 17,  comma  3,
          della legge 23  agosto  1988,  n.  400  ,  con  regolamenti
          emanati  dal  Ministro  competente,  di  concerto  con   il
          Ministro per la funzione pubblica e  con  il  Ministro  del
          tesoro, del  bilancio  e  della  programmazione  economica,
          sulla base di criteri generali deliberati dal Consiglio dei
          ministri; i regolamenti sono emanati entro  novanta  giorni
          da  tale  deliberazione.  Per  tali   amministrazioni   gli
          introiti sono versati all'entrata del bilancio dello  Stato
          per essere riassegnati, in misura non superiore al  30  per
          cento, alla corrispondente unita' previsionale di base  del
          bilancio   per    incrementare    le    risorse    relative
          all'incentivazione  della  produttivita'  del  personale  e
          della retribuzione di risultato dei dirigenti assegnati  ai
          centri  di  responsabilita'   che   hanno   effettuato   la
          prestazione. 
              5.  A  decorrere  dall'esercizio  finanziario  1998,  i
          titolari  dei  centri  di  responsabilita'   amministrativa
          definiscono obiettivi di risparmi di gestione da conseguire
          in  ciascun  esercizio  ed  accantonano,  nel  corso  della
          gestione, una quota delle previsioni iniziali  delle  spese
          di parte corrente, sia in  termini  di  competenza  che  di
          cassa, aventi natura non obbligatoria, non inferiore  al  2
          per cento. La meta' degli importi costituisce  economia  di
          bilancio; le rimanenti somme  sono  destinate,  nell'ambito
          della medesima unita' previsionale di base di bilancio,  ad
          incrementare le risorse relative  all'incentivazione  della
          produttivita'  del  personale  e  della   retribuzione   di
          risultato   dei   dirigenti,   come   disciplinate    dalla
          contrattazione di comparto. Per l'amministrazione dei  beni
          culturali e ambientali l'importo che  costituisce  economia
          di bilancio  e'  pari  allo  0,50  per  cento  della  quota
          accantonata ai sensi del presente comma; l'importo  residuo
          e'  destinato   ad   incrementare   le   risorse   relative
          all'incentivazione della produttivita' del personale  e  le
          retribuzioni di risultato  del  personale  dirigente  della
          medesima amministrazione. 
              6. Per il Ministero della difesa,  le  disposizioni  di
          cui al comma 5 non si applicano  alle  spese  di  cui  alle
          unita' previsionali di base «ammodernamento e rinnovamento»
          (funzionamento),   nonche'   alle   spese,   specificamente
          afferenti alle infrastrutture multinazionali NATO,  di  cui
          alla unita' previsionale  di  base  «accordi  ed  organismi
          internazionali» (interventi), di pertinenza del  centro  di
          responsabilita' «Bilancio e affari finanziari». 
              7. Per le Amministrazioni di cui all'articolo 2,  commi
          4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  le
          risorse  di   cui   ai   commi   2,   4   e   5   destinate
          all'incentivazione della produttivita' ed alla retribuzione
          di risultato sono altresi' destinate, nelle misure e con le
          modalita'  determinate  con  decreto  del  Presidente   del
          Consiglio  dei   ministri,   su   proposta   dei   Ministri
          interessati, in analogia alle ripartizioni operate  per  il
          personale del  «comparto  Ministeri»,  ad  incrementare  le
          somme accantonate per dare attuazione alle procedure di cui
          al  decreto  legislativo  12  maggio  1995,  n.   195,   ed
          all'articolo 2 della legge 2 ottobre 1997, n. 334.".