Art. 5 Standard minimi di processo 1. Con riferimento al processo di individuazione e validazione e alla procedura di certificazione, l'ente pubblico titolare assicura quali standard minimi: a) l'articolazione nelle seguenti fasi: 1) identificazione: fase finalizzata a individuare e mettere in trasparenza le competenze della persona riconducibili a una o piu' qualificazioni; in caso di apprendimenti non formali e informali questa fase implica un supporto alla persona nell'analisi e documentazione dell'esperienza di apprendimento e nel correlarne gli esiti a una o piu' qualificazioni; 2) valutazione: fase finalizzata all'accertamento del possesso delle competenze riconducibili a una o piu' qualificazioni; nel caso di apprendimenti non formali e informali questa fase implica l'adozione di specifiche metodologie valutative e di riscontri e prove idonei a comprovare le competenze effettivamente possedute; 3) attestazione: fase finalizzata al rilascio di documenti di validazione o certificati, standardizzati ai sensi del presente decreto, che documentano le competenze individuate e validate o certificate riconducibili a una o piu' qualificazioni; b) l'adozione di misure personalizzate di informazione e orientamento in favore dei destinatari dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze.