Art. 5 
 
Criteri di delega al  Governo  per  il  recepimento  della  direttiva
  2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta
  di esseri umani e la protezione delle vittime 
 
  1.  Ai  fini  dell'attuazione  della   direttiva   2011/36/UE   del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la
prevenzione e la repressione  della  tratta  di  esseri  umani  e  la
protezione delle vittime, il Governo e' tenuto a  seguire,  oltre  ai
principi e criteri direttivi di  cui  all'articolo  1,  comma  1,  in
quanto compatibili, anche i seguenti  principi  e  criteri  direttivi
specifici: 
  a) prevedere  una  clausola  di  salvaguardia  che  stabilisca  che
nell'applicazione del decreto di trasposizione  nessuna  disposizione
possa pregiudicare i diritti, gli obblighi e le responsabilita' dello
Stato  e  degli  individui,  ai  sensi  del  diritto  internazionale,
compresi  il  diritto  internazionale   umanitario   e   il   diritto
internazionale  dei  diritti  umani  e,   in   particolare,   laddove
applicabili, la Convenzione relativa allo statuto dei  rifugiati,  di
cui alla legge 24 luglio 1954, n. 722, e il Protocollo relativo  allo
statuto dei rifugiati, di cui alla legge 14  febbraio  1970,  n.  95,
relativi allo status dei rifugiati e al principio di non refoulement; 
  b)  prevedere  misure  che  facilitino  il  coordinamento  tra   le
istituzioni che si occupano di tutela e assistenza  alle  vittime  di
tratta  e  quelle  che  hanno  competenza  sull'asilo,   determinando
meccanismi di rinvio,  qualora  necessario,  tra  i  due  sistemi  di
tutela; 
  c) definire meccanismi affinche' i minori non accompagnati  vittime
di tratta siano prontamente identificati, se strettamente  necessario
anche attraverso una procedura  multidisciplinare  di  determinazione
dell'eta', condotta da personale specializzato  e  secondo  procedure
appropriate; siano adeguatamente informati sui loro  diritti  incluso
l'eventuale accesso alla procedura di determinazione della protezione
internazionale; in  ogni  decisione  presa  nei  loro  confronti  sia
considerato come  criterio  preminente  il  superiore  interesse  del
minore determinato con adeguata procedura; 
  d) prevedere che la  definizione  di  «persone  vulnerabili»  tenga
conto di aspetti quali l'eta', il genere, le condizioni di salute, le
disabilita', anche mentali, la  condizione  di  vittima  di  tortura,
stupro o altre forme di violenza sessuale, e altre forme di  violenza
di genere; 
  e) prevedere, nei percorsi di formazione per i  pubblici  ufficiali
che possano venire in contatto con vittime o  potenziali  vittime  di
tratta, contenuti sulle questioni  inerenti  alla  tratta  di  esseri
umani ed alla protezione internazionale. 
  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri ne' minori entrate a carico della finanza  pubblica.
Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti
derivanti dall'attuazione dei decreti legislativi di cui al  presente
articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili
a legislazione vigente. 
 
          Note all'art. 5: 
              - La direttiva 2011/85/UE e' pubblicata nella  G.U.U.E.
          23 novembre 2011, n. L 306. 
              - La legge 24 dicembre 2012, n. 243  (Disposizioni  per
          l'attuazione del principio  del  pareggio  di  bilancio  ai
          sensi dell'art. 81, sesto  comma,  della  Costituzione)  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 gennaio 2013, n. 12. 
              -  La  legge  31  dicembre  2009,  n.  196  (Legge   di
          contabilita'  e  finanza  pubblica),  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2009,  n.  303,  supplemento
          ordinario.