Art. 5 Modifiche al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, recante attuazione della direttiva 98/5/CE, in materia di societa' tra avvocati. Caso EU Pilot 1753/11/MARK. 1. Al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 35: 1) al comma 1, le parole: «, purche' almeno uno degli altri soci sia in possesso del titolo di avvocato» sono soppresse; 2) al comma 2, le parole: «socio in possesso del titolo di avvocato» sono sostituite dalle seguenti: «professionista in possesso del titolo di avvocato»; b) all'articolo 36, comma 4, le parole: «socio in possesso del titolo di avvocato» sono sostituite dalle seguenti: «professionista in possesso del titolo di avvocato».
Note all'art. 5: - Il testo degli aarticoli 35 e 36 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96 (Modifiche al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, recante attuazione della direttiva 98/5/CE in materia di societa' tra avvocati. Caso EU Pilot 1753/11/MARK), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 aprile 2001, n. 79, S.O., come modificati dalla presente legge, cosi' recita: "Art. 35 (Partecipazione a societa' tra avvocati). - 1. Gli avvocati stabiliti, provenienti anche da Stati membri diversi, possono essere soci di una societa' tra avvocati costituita ai sensi e per le finalita' di cui all'art. 16, comma 1. 2. Per l'esercizio dell'attivita' di rappresentanza, assistenza e difesa in giudizio il socio che sia avvocato stabilito e' tenuto ad agire di intesa con altro professionista in possesso del titolo di avvocato, abilitato ad esercitare davanti all'autorita' adita o procedente. L'intesa e' disciplinata dalle disposizioni di cui all'art. 8. 3. La societa' tra avvocati cui partecipano avvocati stabiliti e' soggetta alle disposizioni del titolo II del presente decreto e a tutte le disposizioni legislative, professionali e deontologiche ivi richiamate." "Art. 36 (Sede secondaria di societa'). - 1. Le societa' costituite in uno degli altri Stati membri, anche secondo tipi diversi da quello indicato nell'art. 16, possono svolgere in Italia l'attivita' professionale di rappresentanza, assistenza e difesa in giudizio tramite propri soci, nell'ambito di una sede secondaria con rappresentanza stabile, purche' tutti i soci siano professionisti esercenti la professione di avvocato. 2. La societa' si considera costituita tra persone non esercenti l'attivita' professionale di avvocato, qualora il capitale sociale sia detenuto in tutto o in parte ovvero la ragione sociale sia utilizzata o il potere decisionale venga esercitato, anche di fatto, da persone prive di uno dei titoli professionali di cui all'art. 2 ovvero del titolo di avvocato. 3. Per l'esercizio dell'attivita' professionale di cui al comma 1, la societa' deve inoltre assicurare, anche mediante specifica previsione dell'atto costitutivo, la personalita' della prestazione; il diritto del cliente di scegliere il proprio difensore, la piena indipendenza dell'avvocato nello svolgimento dell'attivita' professionale e la sua responsabilita' personale, la soggezione della societa' ad un concorrente regime di responsabilita' e alle regole deontologiche proprie delle professioni intellettuali e specifiche della professione di avvocato. 4. Per l'attivita' di rappresentanza, assistenza e difesa in giudizio il socio che sia avvocato stabilito e' tenuto ad agire d'intesa con altro professionista in possesso del titolo di avvocato, abilitato ad esercitare davanti all'autorita' adita o procedente.".