Art. 5 (Disposizioni in materia di trasparenza, anticorruzione e valutazione della performance) 1. Al fine di concentrare l'attivita' della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrita' delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sui compiti di trasparenza e di prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni, sono trasferite all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le funzioni della predetta Commissione in materia di misurazione e valutazione della performance di cui agli articoli 7, 10, 12, 13 e 14 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009. 2. Il collegio di indirizzo e controllo di cui all'articolo 46, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e' integrato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da due componenti, anche estranei alla pubblica amministrazione, esperti in tema di servizi pubblici, management, misurazione della performance e valutazione del personale. 3. L'Agenzia di cui all'articolo 46 del decreto legislativo n. 165 del 2001, con regolamento, organizza la propria attivita' distinguendo l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo da quello relativo alla contrattazione. 4. Sono trasferite al Dipartimento della funzione pubblica le funzioni della predetta Commissione in materia di qualita' dei servizi pubblici. 5. L'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e' sostituito dal seguente: "3. La Commissione e' organo collegiale composto dal Presidente e da due componenti scelti tra esperti di elevata professionalita' anche estranei all'amministrazione, di notoria indipendenza e comprovata esperienza in materia di contrasto alla corruzione. Il Presidente e i componenti sono nominati, nel rispetto del principio delle pari opportunita' di genere, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, previo parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti. Il Presidente su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, i due componenti su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro per la pubblica amministrazione.". 6. I commi 1 e 4 dell'articolo 34-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono abrogati. 7. Il Presidente e i componenti della Commissione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 150 del 2009, gia' insediati alla data di entrata in vigore del presente decreto, restano in carica fino alla nomina del nuovo Presidente e dei nuovi componenti. Le proposte di nomina del Presidente e dei componenti devono essere formulate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 8. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza oneri a carico della finanza pubblica.