Art. 5 
 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  2. Le amministrazioni interessate  provvedono  all'adempimento  dei
compiti  derivanti  dal  presente  decreto  con  le  risorse   umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Si riporta il testo dell'art. 6  del  citato  decreto
          legislativo 26 ottobre 2010, n. 204,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art. 6 (Disposizioni transitorie e finali). -  1.  Con
          decreto del Presidente  della  Repubblica  e'  emanato,  ai
          sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
          400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con
          i Ministri della giustizia, dell'economia e delle  finanze,
          della difesa, dello sviluppo economico, del lavoro e  delle
          politiche sociali, entro dodici mesi dalla data di  entrata
          in vigore del  presente  decreto,  un  regolamento  per  la
          modifica del  regio  decreto  6  maggio  1940,  n.  635,  e
          successive modificazioni, in attuazione di quanto  previsto
          dal  presente  decreto,  nel  rispetto  dei   principi   di
          semplificazione  dei  procedimenti  amministrativi   e   di
          riduzione dei termini  per  la  conclusione  degli  stessi,
          anche con riferimento  alla  comunicazione  dell'avviso  di
          trasporto previsto dall'art. 34 del testo unico delle leggi
          di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno
          1931,  n.  773,  da  effettuarsi  anche  attraverso   mezzi
          informatici o telematici. 
              2. Con decreto del Ministro della salute,  di  concerto
          con il Ministro dell'interno, da adottarsi entro 180 giorni
          dalla data di entrata in vigore del presente decreto,  sono
          disciplinate le modalita'  di  accertamento  dei  requisiti
          psico-fisici   per   l'idoneita'   all'acquisizione,   alla
          detenzione ed al  conseguimento  di  qualunque  licenza  di
          porto delle armi, nonche' al rilascio del nulla osta di cui
          all'art. 35, comma  7,  del  testo  unico  delle  leggi  di
          pubblica sicurezza approvato con regio  decreto  18  giugno
          1931, n. 773, come modificato dall'art. 3, comma 1, lettera
          d), del presente decreto, prevedendo  anche  una  specifica
          disciplina transitoria per coloro che alla data di  entrata
          in vigore del decreto gia' detengono armi. Con il  medesimo
          decreto, sentito il Garante  per  la  protezione  dei  dati
          personali, sono,  altresi',  definite  le  modalita'  dello
          scambio protetto dei dati informatizzati  tra  il  Servizio
          sanitario nazionale e gli uffici  delle  Forze  dell'ordine
          nei   procedimenti   finalizzati   all'acquisizione,   alla
          detenzione ed al  conseguimento  di  qualunque  licenza  di
          porto delle armi. 
              3. Con decreto del Ministro dell'interno, da  adottarsi
          entro 12 mesi dalla data in vigore  del  presente  decreto,
          sono  disciplinate  le  modalita'  di  funzionamento  e  di
          utilizzazione del sistema informatico di raccolta dei  dati
          relativi alle armi ed  alle  munizioni  in  relazione  alla
          tracciabilita' delle stesse. 
              4. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto
          e fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti  di
          attuazione di cui al comma 2,  nonche'  agli  articoli  35,
          comma 1, 42, quarto comma, 55 e 57  del  regio  decreto  18
          giugno 1931,  n.  773,  come  modificati  dall'art.  3  del
          presente decreto, continuano ad applicarsi le  disposizioni
          vigenti in materia. 
              5. Alle armi  di  cui  alla  categoria  A,  B,  C  e  D
          dell'allegato I della direttiva  91/477/CEE,  e  successive
          modificazioni, continuano  ad  applicarsi  le  disposizioni
          vigenti relative, rispettivamente,  alle  armi  da  guerra,
          tipo guerra o a spiccata capacita'  offensiva,  nonche'  ai
          materiali di  armamento  ed  a  quelle  comuni,  alle  armi
          sportive e alle armi da caccia. 
              6. Per armi da caccia di cui al comma  1  dell'art.  13
          della legge 11 febbraio 1992, n. 157,  s'intendono,  tra  i
          fucili ad anima rigata, le  carabine  con  canna  ad  anima
          rigata  a  caricamento  singolo  manuale  o  a  ripetizione
          semiautomatica, qualora siano in essi  camerabili  cartucce
          in calibro 5,6 millimetri con bossolo a  vuoto  di  altezza
          uguale o superiore a millimetri 40, nonche' i fucili  e  le
          carabine ad anima  rigata  dalle  medesime  caratteristiche
          tecnico-funzionali  che  utilizzano  cartucce  di   calibro
          superiore a millimetri 5,6, anche se il bossolo a vuoto  e'
          di altezza inferiore a millimetri 40. 
              7. Per i fucili da  caccia  in  grado  di  camerare  le
          cartucce per pistola o rivoltella,  si  applica  il  limite
          detentivo di 200 cartucce cariche, di cui all'art.  97  del
          regolamento di esecuzione al testo  unico  delle  leggi  di
          pubblica sicurezza approvato con  regio  decreto  6  maggio
          1940, n. 635, e successive modificazioni.».