Art. 5 Proroga di termini in materia di politiche agricole alimentari e forestali 1. All'articolo 4-quinquiesdecies del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, le parole «1º gennaio 2013» sono sostituite dalle seguenti: (( «1º luglio 2014» )). 2. All'articolo 111, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole «28 febbraio 2013» sono sostituite dalle seguenti: (( «31 dicembre 2014» )) e le parole: «1º gennaio 2014» sono sostituite dalle seguenti: (( «30 giugno 2015» )).
Riferimenti normativi Si riporta il testo dell'art. 4-quinquiesdecies del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171 (Misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, come modificato dalla presente legge: «Art. 4-quinquiesdecies. Disposizioni per la produzione della «mozzarella di bufala campana» DOP 1. A decorrere dal 1° luglio 2014 la produzione della «mozzarella di bufala campana», registrata come denominazione di origine protetta (DOP) ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione, del 12 giugno 1996, deve essere effettuata in stabilimenti separati da quelli in cui ha luogo la produzione di altri tipi di formaggi o preparati alimentari. Al fine di consentire alle aziende interessate un'adeguata programmazione delle rispettive attivita', il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali provvede, con proprio decreto, entro il 30 giugno 2009, a definire le modalita' per l'attuazione del presente articolo.». Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 111 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni (Nuovo codice della strada), come modificato dalla presente legge: «Art. 111. Revisione delle macchine agricole in circolazione 1. Al fine di garantire adeguati livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro e nella circolazione stradale, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con decreto da adottare entro e non oltre il 31 dicembre 2014, dispone la revisione obbligatoria delle macchine agricole soggette ad immatricolazione a norma dell'art. 110, al fine di accertarne lo stato di efficienza e la permanenza dei requisiti minimi di idoneita' per la sicurezza della circolazione. Con il medesimo decreto e' disposta, a far data dal 30 giugno 2015, la revisione obbligatoria delle macchine agricole in circolazione soggette ad immatricolazione in ragione del relativo stato di vetusta' e con precedenza per quelle immatricolate antecedentemente al 1° gennaio 2009, e sono stabiliti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i criteri, le modalita' ed i contenuti della formazione professionale per il conseguimento dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole, in attuazione di quanto disposto dall'art. 73 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.».