Art. 5 
 
 
Proroga di termini in materia  di  politiche  agricole  alimentari  e
                              forestali 
 
  1. All'articolo  4-quinquiesdecies  del  decreto-legge  3  novembre
2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30  dicembre
2008, n. 205, le parole  «1º  gennaio  2013»  sono  sostituite  dalle
seguenti: (( «1º luglio 2014» )). 
  2. All'articolo 111, comma 1, del  decreto  legislativo  30  aprile
1992, n. 285, e successive  modificazioni,  le  parole  «28  febbraio
2013» sono sostituite dalle seguenti: (( «31 dicembre 2014» ))  e  le
parole: «1º gennaio 2014» sono  sostituite  dalle  seguenti:  ((  «30
giugno 2015» )). 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il  testo  dell'art.  4-quinquiesdecies  del
          decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171 (Misure  urgenti  per
          il  rilancio  competitivo  del   settore   agroalimentare),
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30  dicembre
          2008, n. 205, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 4-quinquiesdecies. Disposizioni per la produzione
          della «mozzarella di bufala campana» DOP 
              1. A decorrere dal 1° luglio 2014 la  produzione  della
          «mozzarella   di   bufala   campana»,    registrata    come
          denominazione  di  origine  protetta  (DOP)  ai  sensi  del
          regolamento (CE)  n.  1107/96  della  Commissione,  del  12
          giugno  1996,  deve  essere  effettuata   in   stabilimenti
          separati da quelli in cui ha luogo la produzione  di  altri
          tipi  di  formaggi  o  preparati  alimentari.  Al  fine  di
          consentire    alle    aziende    interessate    un'adeguata
          programmazione  delle  rispettive  attivita',  il  Ministro
          delle politiche agricole alimentari e  forestali  provvede,
          con proprio decreto, entro il 30 giugno 2009, a definire le
          modalita' per l'attuazione del presente articolo.». 
              Si riporta il testo  del  comma  1  dell'art.  111  del
          decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285,  e  successive
          modificazioni (Nuovo codice della strada), come  modificato
          dalla presente legge: 
              «Art.  111.  Revisione  delle  macchine   agricole   in
          circolazione 
              1. Al fine di garantire adeguati livelli  di  sicurezza
          nei luoghi di lavoro  e  nella  circolazione  stradale,  il
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto
          con il  Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e
          forestali, con decreto da adottare entro e non oltre il  31
          dicembre 2014,  dispone  la  revisione  obbligatoria  delle
          macchine agricole  soggette  ad  immatricolazione  a  norma
          dell'art. 110, al fine di accertarne lo stato di efficienza
          e la permanenza dei requisiti minimi di  idoneita'  per  la
          sicurezza della circolazione. Con il  medesimo  decreto  e'
          disposta, a far data  dal  30  giugno  2015,  la  revisione
          obbligatoria  delle  macchine  agricole   in   circolazione
          soggette ad immatricolazione in ragione del relativo  stato
          di vetusta'  e  con  precedenza  per  quelle  immatricolate
          antecedentemente al 1°  gennaio  2009,  e  sono  stabiliti,
          d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
          Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, i criteri,  le  modalita'  ed  i  contenuti  della
          formazione    professionale    per     il     conseguimento
          dell'abilitazione  all'uso  delle  macchine  agricole,   in
          attuazione di quanto  disposto  dall'art.  73  del  decreto
          legislativo 9 aprile 2008, n. 81.».