Art. 5 
 
 
              Modelli organizzativi della conservazione 
 
  1. Il sistema di conservazione opera secondo modelli  organizzativi
esplicitamente definiti che garantiscono la  sua  distinzione  logica
dal sistema di gestione documentale, se esistente. 
  2. Ai sensi dell'art. 44 del Codice, la conservazione  puo'  essere
svolta: 
  a)  all'interno  della   struttura   organizzativa   del   soggetto
produttore dei documenti informatici da conservare; 
  b) affidandola, in modo  totale  o  parziale,  ad  altri  soggetti,
pubblici o  privati  che  offrono  idonee  garanzie  organizzative  e
tecnologiche, anche accreditati come  conservatori  presso  l'Agenzia
per l'Italia digitale. 
  3.  Le  pubbliche  amministrazioni   realizzano   i   processi   di
conservazione all'interno della  propria  struttura  organizzativa  o
affidandoli a conservatori accreditati, pubblici o  privati,  di  cui
all'art. 44-bis, comma 1, del Codice, fatte salve le  competenze  del
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo ai sensi
del  decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,  e  successive
modificazioni.