Art. 5 
 
  Per attraversamenti e parallelismi esistenti alla data  di  entrata
in vigore del presente decreto,  purche'  realizzati  in  conformita'
alla previgente normativa, non e' richiesto alcun adeguamento. 
  Ai  progetti  di  attraversamento  e  parallelismo  presentati  per
l'approvazione prima della data di entrata  in  vigore  del  presente
decreto continuano  ad  applicarsi,  in  via  transitoria,  le  norme
contenute nel decreto ministeriale 23 febbraio 1971,  n.  2445,  come
modificato  dal  decreto  10  agosto   2004   del   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti.