Art. 5 Per attraversamenti e parallelismi esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, purche' realizzati in conformita' alla previgente normativa, non e' richiesto alcun adeguamento. Ai progetti di attraversamento e parallelismo presentati per l'approvazione prima della data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, in via transitoria, le norme contenute nel decreto ministeriale 23 febbraio 1971, n. 2445, come modificato dal decreto 10 agosto 2004 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.