Art. 5 Modifiche all'articolo 14 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, e all'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 1. Al comma 3 dell'articolo 14 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, le parole «20 aprile 2014» sono sostituite dalle seguenti: «15 luglio 2014», le parole «1º maggio 2014» sono sostituite dalle seguenti «1 agosto 2014» e le parole «33 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «23 milioni». (( 1-bis. All'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e delle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 1 dicembre 1981, n. 692, e all'articolo 40 della legge 16 giugno 1927, n. 1766». ))
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'articolo 14 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, recante "Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attivita' culturali e del turismo", come modificato dalla presente legge: "Art. 14. (Oli lubrificanti e accisa su alcool) 1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, l'aliquota dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti di cui all'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, e' fissata in euro 787,81 per mille chilogrammi. 2. Nell'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e le relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, le aliquote di accisa relative ai prodotti di seguito elencati sono determinate nelle seguenti misure: a) per l'anno 2014 Birra: euro 2,39 per ettolitro e per grado-Plato; Prodotti alcolici intermedi: euro 69,78 per ettolitro; Alcole etilico: euro 814,81 per ettolitro anidro; b) a decorrere dall'anno 2015 Birra: euro 2,48 per ettolitro e per grado-Plato; Prodotti alcolici intermedi: euro 72,28 per ettolitro; Alcole etilico: euro 844,01 per ettolitro anidro. 3. Con determinazione direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottarsi entro il 15 luglio 2014, e' incrementato, a decorrere dal 1° agosto 2014, il prelievo fiscale sui prodotti da fumo in misura tale da assicurare maggiori entrate pari a 23 milioni di euro per l'anno 2014 e a 50.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2015. In caso di scostamento, il Direttore della predetta Agenzia provvede ad adeguare la misura del prelievo fiscale, al fine di assicurare le predette maggiori entrate." - Si riporta il testo vigente dell'articolo 10, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale.", come modificato dalla presente legge: "Art. 10. (Applicazione dei tributi nell'ipotesi di trasferimento immobiliare) 1. All'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: « Parte di provvedimento in formato grafico »; b) sono abrogate le note del predetto articolo 1, ad eccezione della nota II-bis); c) nella nota II-bis) dell'articolo 1, le parole: «dell'aliquota del 3 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «dell'aliquota del 2 per cento». 2. Nei casi di cui al comma 1, l'imposta, comunque, non puo' essere inferiore a 1.000 euro. 3. Gli atti assoggettati all'imposta di cui ai commi 1 e 2 e tutti gli atti e le formalita' direttamente conseguenti posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto ed i registri immobiliari sono esenti dall'imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie e sono soggetti a ciascuna delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro cinquanta. 4. In relazione agli atti di cui ai commi 1 e 2 sono soppresse tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie, anche se previste in leggi speciali ad eccezione delle esenzioni di cui agli articoli 19 e 20 dell'Accordo tra la Repubblica italiana e il BIE sulle misure necessarie per facilitare la partecipazione all'Esposizione universale di Milano 2015, ratificato con legge 14 gennaio 2013, n. 3, ad eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e delle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 1o dicembre 1981, n. 692, e all'articolo 40 della legge 16 giugno 1927, n. 1766. 5. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014.".