(( Art. 5-bis Modifiche al regime di entrate riscosse per atti di competenza del Ministero degli affari esteri 1. Alla tabella dei diritti consolari da riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari, allegata al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, alla Sezione I, dopo l'articolo 7 e' inserito il seguente: «Art. 7-bis. - Diritti da riscuotere per il trattamento della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana di persona maggiorenne: euro 300,00». 2. L'articolo 18 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, e' sostituito dal seguente: «Art. 18. - 1. Per il rilascio del passaporto ordinario e' dovuto un contributo amministrativo di euro 73,50, oltre al costo del libretto. 2. Il contributo amministrativo e' dovuto in occasione del rilascio del libretto e va corrisposto non oltre la consegna di esso all'interessato. 3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro degli affari esteri, sono determinati il costo del libretto e l'aggiornamento, con cadenza biennale, del contributo di cui al comma 1. 4. All'estero la riscossione avviene in valuta locale, secondo le norme dell'ordinamento consolare, con facolta' per il Ministero degli affari esteri di stabilire il necessario arrotondamento». 3. Sono abrogati: a) il comma 6 dell'articolo 55 della legge 21 novembre 2000, n. 342; b) l'articolo 1 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, recante la disciplina delle tasse sulle concessioni governative. ))
Riferimenti normativi - Si riporta la tabella allegata al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, recante "Ordinamento e funzioni degli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246.", come modificato dalla presente legge: Allegato (Previsto dall'art. 64, comma 1) Tabella dei diritti consolari da riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari In vigore dal 13 novembre 2012 Sezione I ATTI DI STATO CIVILE Parte di provvedimento in formato grafico (Omissis).". - La legge 21 novembre 1967, n. 1185, reca "Norme sui passaporti." - Si riporta il testo dell'articolo 55 della legge 21 novembre 2000, n. 342, recante "Misure in materia fiscale", come modificato dalla presente legge: "Art. 55. (Disposizioni di razionalizzazione in materia di tasse sulle concessioni governative e di imposta di bollo). 1. Con decreti del Ministro delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono approvate la nuova tariffa dell'imposta di bollo di cui all'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, nonche' la nuova tariffa delle tasse sulle concessioni governative annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni. 2. Fino all'adozione dei regolamenti di cui al comma 1, restano fermi gli importi fissati nei decreti del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, e 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, con i quali sono state approvate la tariffa dell'imposta di bollo e la tariffa delle tasse sulle concessioni governative, e successive modificazioni. 3. [Comma abrogato] 4. All'articolo 5, quarto comma, della Tabella di cui all'Allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, la parola: «esecutivo» e' sostituita dalle seguenti: «, anche esecutivo,» e le parole da: «degli esattori» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «dei concessionari del servizio nazionale di riscossione». 5. 6. ( abrogato).". - Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, reca "Disciplina delle tasse sulle concessioni governative.".