Art. 5 
 
 
Obbligo di comunicazione  e  di  esibizione  delle  scritture  e  dei
                documenti rilevanti ai fini tributari 
 
  1. Il  contribuente  comunica  che  effettua  la  conservazione  in
modalita' elettronica dei documenti rilevanti ai fini tributari nella
dichiarazione  dei  redditi  relativa  al  periodo  di   imposta   di
riferimento. 
  2. In caso  di  verifiche,  controlli  o  ispezioni,  il  documento
informatico e' reso leggibile e, a richiesta, disponibile su supporto
cartaceo o informatico presso la sede del contribuente ovvero  presso
il luogo di conservazione delle scritture dichiarato dal soggetto  ai
sensi dell'art. 35, comma 2, lettera d), del decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 
  3. Il documento  conservato  puo'  essere  esibito  anche  per  via
telematica secondo  le  modalita'  stabilite  con  provvedimenti  dei
direttori delle competenti Agenzie fiscali. 
  4. Con provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle Dogane e  dei
Monopoli, che  saranno  pubblicati  nell'apposita  sezione  del  sito
internet istituzionale secondo  le  modalita'  previste  dal  decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sono  stabilite,  in  relazione  ai
diversi settori d'imposta, specifiche  modalita'  per  l'assolvimento
degli obblighi di cui ai commi 1 e 2.