Art. 5 Obbligo di comunicazione e di esibizione delle scritture e dei documenti rilevanti ai fini tributari 1. Il contribuente comunica che effettua la conservazione in modalita' elettronica dei documenti rilevanti ai fini tributari nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riferimento. 2. In caso di verifiche, controlli o ispezioni, il documento informatico e' reso leggibile e, a richiesta, disponibile su supporto cartaceo o informatico presso la sede del contribuente ovvero presso il luogo di conservazione delle scritture dichiarato dal soggetto ai sensi dell'art. 35, comma 2, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 3. Il documento conservato puo' essere esibito anche per via telematica secondo le modalita' stabilite con provvedimenti dei direttori delle competenti Agenzie fiscali. 4. Con provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che saranno pubblicati nell'apposita sezione del sito internet istituzionale secondo le modalita' previste dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sono stabilite, in relazione ai diversi settori d'imposta, specifiche modalita' per l'assolvimento degli obblighi di cui ai commi 1 e 2.