Art. 5 
 
 
                   Assegnazione di nuove mansioni 
 
  1. All'art. 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis.  Gli  elenchi
di cui ai commi 2 e 3 sono pubblicati sul  sito  istituzionale  delle
amministrazioni competenti.»; 
    b) (( al comma 4 sono aggiunti, in fine, i seguenti  periodi:  ))
«Nei sei mesi anteriori alla data di  scadenza  del  termine  di  cui
all'art. 33, comma 8, il personale in disponibilita' puo' presentare,
alle  amministrazioni  di  cui  ai  commi   2   e   3,   istanza   di
ricollocazione,  in  deroga  all'art.   2103   del   codice   civile,
nell'ambito dei posti vacanti in organico,  anche  in  una  qualifica
inferiore o in  posizione  economica  inferiore  della  stessa  o  di
inferiore area o categoria (( di un solo livello per  ciascuna  delle
suddette  fattispecie,  ))  al  fine  di  ampliare  le  occasioni  di
ricollocazione. In tal caso la ricollocazione non puo' avvenire prima
dei trenta giorni anteriori alla data di scadenza del termine di  cui
all'art. 33, comma 8.  ((  Il  personale  ricollocato  ai  sensi  del
periodo precedente non ha diritto all'indennita' di cui all'art.  33,
comma 8, e mantiene il diritto di essere successivamente  ricollocato
nella propria originaria  qualifica  e  categoria  di  inquadramento,
anche attraverso le procedure di mobilita' volontaria di cui all'art.
30. In  sede  di  contrattazione  collettiva  con  le  organizzazioni
sindacali  maggiormente  rappresentative  possono  essere   stabiliti
criteri generali per l'applicazione  delle  disposizioni  di  cui  al
quinto e al sesto periodo.». )) 
    c) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6.  Nell'ambito  della
programmazione triennale del personale di cui all'art. 39 della legge
27 dicembre 1997, n. 449,  e  successive  modificazioni,  l'avvio  di
procedure concorsuali e le nuove assunzioni a tempo  indeterminato  o
determinato per un periodo superiore a dodici mesi, sono  subordinate
alla  verificata  impossibilita'  di  ricollocare  il  personale   in
disponibilita' iscritto nell'apposito elenco. I  dipendenti  iscritti
negli elenchi di cui al presente articolo possono  essere  assegnati,
nell'ambito dei posti vacanti in organico, in  posizione  di  comando
presso amministrazioni che ne  facciano  richiesta  o  presso  quelle
individuate ai  sensi  dell'art.  34-bis,  comma  5-bis.  Gli  stessi
dipendenti possono, altresi', avvalersi  della  disposizione  di  cui
all'art.  23-bis.  Durante  il  periodo  in  cui  i  dipendenti  sono
utilizzati con rapporto di lavoro a tempo determinato o in  posizione
di comando presso altre  amministrazioni  pubbliche  o  si  avvalgono
dell'art. 23-bis il termine di cui all'art. 33 comma 8 resta  sospeso
e l'onere retributivo e' a carico  dall'amministrazione  o  dell'ente
che utilizza il dipendente.». 
  2. All'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo  il  comma
567 e' inserito il seguente: 
  «567-bis. Le procedure di cui ai commi  566  e  567  si  concludono
rispettivamente entro 60 e 90  giorni  dall'avvio.  Entro  15  giorni
dalla  conclusione  delle  suddette  procedure  il   personale   puo'
presentare  istanza  alla   societa'   da   cui   e'   dipendente   o
all'amministrazione  controllante  per  una  ricollocazione,  in  via
subordinata, in una qualifica inferiore nella stessa  societa'  o  in
altra societa'.». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta l'art. 34 del citato decreto legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, come modificato dalla presente legge: 
              " Art. 34. 
              1. 
              2.  Per  le  amministrazioni  dello  Stato,  anche   ad
          ordinamento autonomo e per gli enti pubblici non  economici
          nazionali, il Dipartimento della  funzione  pubblica  della
          Presidenza del Consiglio  dei  ministri  forma  e  gestisce
          l'elenco, avvalendosi anche, ai fini della riqualificazione
          professionale del personale e della sua  ricollocazione  in
          altre amministrazioni, della collaborazione delle strutture
          regionali e provinciali di cui al  decreto  legislativo  23
          dicembre 1997, n. 469, e  realizzando  opportune  forme  di
          coordinamento con l'elenco di cui al comma 3. 
              3. Per le altre  amministrazioni,  l'elenco  e'  tenuto
          dalle strutture regionali e provinciali di cui  al  decreto
          legislativo  23  dicembre  1997,  n.   469   e   successive
          modificazioni ed integrazioni, alle quali sono  affidati  i
          compiti di riqualificazione professionale e  ricollocazione
          presso  altre  amministrazioni  del  personale.  Le   leggi
          regionali previste  dal  decreto  legislativo  23  dicembre
          1997, n. 469, nel provvedere all'organizzazione del sistema
          regionale per l'impiego, si adeguano ai principi di cui  al
          comma 2. 
              3-bis.  Gli  elenchi  di  cui  ai  commi  2  e  3  sono
          pubblicati sul  sito  istituzionale  delle  amministrazioni
          competenti. 
              4.  Il  personale  in  disponibilita'  iscritto   negli
          appositi elenchi ha diritto all'indennita' di cui  all'art.
          33, comma 8, per la durata massima ivi prevista.  La  spesa
          relativa  grava  sul   bilancio   dell'amministrazione   di
          appartenenza    sino    al    trasferimento    ad     altra
          amministrazione,  ovvero  al  raggiungimento  del   periodo
          massimo di fruizione dell'indennita'  di  cui  al  medesimo
          comma 8. Il rapporto di lavoro si  intende  definitivamente
          risolto  a  tale  data,  fermo  restando  quanto   previsto
          nell'art. 33. Gli oneri sociali relativi alla  retribuzione
          goduta al momento del collocamento in  disponibilita'  sono
          corrisposti dall'amministrazione di  appartenenza  all'ente
          previdenziale di riferimento per  tutto  il  periodo  della
          disponibilita'.  Nei  sei  mesi  anteriori  alla  data   di
          scadenza del termine  di  cui  all'art.  33,  comma  8,  il
          personale   in   disponibilita'   puo'   presentare,   alle
          amministrazioni  di  cui  ai  commi  2  e  3,  istanza   di
          ricollocazione, in deroga all'art. 2103 del codice  civile,
          nell'ambito dei posti vacanti in  organico,  anche  in  una
          qualifica inferiore  o  in  posizione  economica  inferiore
          della stessa o di inferiore area o categoria,  al  fine  di
          ampliare le occasioni di ricollocazione.  In  tal  caso  la
          ricollocazione non puo' avvenire prima  dei  trenta  giorni
          anteriori alla data di scadenza del termine di cui all'art.
          33, comma 8 
              Nei sei  mesi  anteriori  alla  data  di  scadenza  del
          termine di cui  all'art.  33,  comma  8,  il  personale  in
          disponibilita' puo' presentare, alle amministrazioni di cui
          ai commi 2  e  3,  istanza  di  ricollocazione,  in  deroga
          all'art. 2103 del  codice  civile,  nell'ambito  dei  posti
          vacanti in organico, anche in una qualifica inferiore o  in
          posizione economica inferiore della stessa o  di  inferiore
          area o categoria di un  solo  livello  per  ciascuna  delle
          suddette fattispecie, al fine di ampliare le  occasioni  di
          ricollocazione. In tal  caso  la  ricollocazione  non  puo'
          avvenire prima dei trenta giorni  anteriori  alla  data  di
          scadenza del termine  di  cui  all'art.  33,  comma  8.  Il
          personale ricollocato ai sensi del periodo  precedente  non
          ha diritto all'indennita' di cui all'art. 33,  comma  8,  e
          mantiene il diritto di essere  successivamente  ricollocato
          nella  propria  originaria   qualifica   e   categoria   di
          inquadramento, anche attraverso le procedure  di  mobilita'
          volontaria di cui all'art. 30. In  sede  di  contrattazione
          collettiva con  le  organizzazioni  sindacali  maggiormente
          rappresentative possono essere stabiliti  criteri  generali
          per l'applicazione delle disposizioni di cui al quinto e al
          sesto periodo. 
              5. I contratti collettivi nazionali  possono  riservare
          appositi fondi per la  riqualificazione  professionale  del
          personale trasferito ai sensi dell'art. 33 o  collocato  in
          disponibilita' e per favorire forme di incentivazione  alla
          ricollocazione  del  personale,  in  particolare   mediante
          mobilita' volontaria. 
              6.  Nell'ambito  della  programmazione  triennale   del
          personale di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre  1997,
          n. 449, e successive modificazioni,  l'avvio  di  procedure
          concorsuali e le nuove assunzioni a tempo  indeterminato  o
          determinato per un periodo superiore a  dodici  mesi,  sono
          subordinate alla verificata impossibilita'  di  ricollocare
          il  personale  in  disponibilita'  iscritto   nell'apposito
          elenco. I dipendenti  iscritti  negli  elenchi  di  cui  al
          presente articolo possono essere assegnati, nell'ambito dei
          posti vacanti in organico, in posizione di  comando  presso
          amministrazioni che ne facciano richiesta o  presso  quelle
          individuate ai sensi dell'art.  34-bis,  comma  5-bis.  Gli
          stessi  dipendenti  possono,  altresi',   avvalersi   della
          disposizione di cui all'art. 23-bis. Durante il periodo  in
          cui i dipendenti sono utilizzati con rapporto di  lavoro  a
          tempo determinato o in posizione di  comando  presso  altre
          amministrazioni pubbliche o si avvalgono  dell'art.  23-bis
          il termine di cui all'art.  33  comma  8  resta  sospeso  e
          l'onere retributivo  e'  a  carico  dall'amministrazione  o
          dell'ente che utilizza il dipendente. 
              7. Per  gli  enti  pubblici  territoriali  le  economie
          derivanti dalla minore spesa per effetto  del  collocamento
          in disponibilita' restano a disposizione del loro  bilancio
          e  possono  essere  utilizzate  per  la  formazione  e   la
          riqualificazione del personale nell'esercizio successivo. 
              8. Sono fatte salve le  procedure  di  cui  al  decreto
          legislativo  18  agosto   2000,   n.   267,   relative   al
          collocamento in disponibilita' presso gli enti  locali  che
          hanno dichiarato il dissesto.". 
              Si riporta l'art. 1, comma 567 della  citata  legge  27
          dicembre 2013, n. 147: 
              "567. Per la gestione delle eccedenze di cui  al  comma
          566, gli enti controllanti e le societa' partecipate di cui
          al comma 563 possono concludere accordi collettivi  con  le
          organizzazioni     sindacali     comparativamente      piu'
          rappresentative finalizzati alla  realizzazione,  ai  sensi
          del medesimo  comma  563,  di  forme  di  trasferimento  in
          mobilita' dei dipendenti in esubero presso  altre  societa'
          dello stesso tipo operanti anche al di fuori del territorio
          della regione ove hanno sede  le  societa'  interessate  da
          eccedenze di personale.".