Art. 5 
 
                  Attributi dell'identita' digitale 
 
  1.  Le  identita'   digitali   rilasciate   all'utente   contengono
obbligatoriamente   il   codice   identificativo,    gli    attributi
identificativi e almeno  un  attributo  secondario,  funzionale  alle
comunicazioni tra il gestore dell'identita' digitale e l'utente. 
  2. Al momento della richiesta di rilascio dell'identita'  digitale,
l'utente puo'  chiedere  che  siano  registrati  ulteriori  attributi
secondari. 
  3.  L'Agenzia  stabilisce,  nell'ambito  dei  regolamenti  di   cui
all'art. 4, le modalita' e le regole tecniche con le quali i  gestori
dell'identita' digitale  e  i  gestori  degli  attributi  qualificati
curano e rendono disponibile la verifica degli  attributi  stessi  ai
fornitori di servizi. Gli attributi qualificati sono  verificati  dal
fornitore di servizi presso il gestore di attributi qualificati.