Art. 5 Attributi dell'identita' digitale 1. Le identita' digitali rilasciate all'utente contengono obbligatoriamente il codice identificativo, gli attributi identificativi e almeno un attributo secondario, funzionale alle comunicazioni tra il gestore dell'identita' digitale e l'utente. 2. Al momento della richiesta di rilascio dell'identita' digitale, l'utente puo' chiedere che siano registrati ulteriori attributi secondari. 3. L'Agenzia stabilisce, nell'ambito dei regolamenti di cui all'art. 4, le modalita' e le regole tecniche con le quali i gestori dell'identita' digitale e i gestori degli attributi qualificati curano e rendono disponibile la verifica degli attributi stessi ai fornitori di servizi. Gli attributi qualificati sono verificati dal fornitore di servizi presso il gestore di attributi qualificati.