Art. 5 Agevolazione concedibile 1. A valere sulle risorse finanziarie di cui all'articolo 4, le societa' finanziarie sono autorizzate a concedere alle societa' cooperative di cui all'articolo 3 finanziamenti a tasso agevolato a fronte della realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 6. 2. I finanziamenti di cui al comma 1: a) hanno una durata massima, comprensiva dell'eventuale periodo di preammortamento, di 10 anni; b) sono rimborsati secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate, scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno. Gli interessi di preammortamento sono corrisposti alle medesime scadenze; c) sono regolati a un tasso di interesse pari al 20 percento del tasso di riferimento vigente alla data di concessione delle agevolazioni, fissato sulla base di quello stabilito dalla Commissione Europea e pubblicato sul sito Internet http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates .html. In ogni caso, il tasso agevolato non potra' essere inferiore a 0,8 percento; d) sono concessi per un importo non superiore a 4 volte il valore della partecipazione detenuta dalla societa' finanziaria nella societa' cooperativa beneficiaria e, in ogni caso, per un importo non superiore a euro 1.000.000,00 (un milione); e) nel caso vengano concessi a fronte di investimenti, possono coprire fino al 100 percento dell'importo del programma di investimento. 3. L'agevolazione derivante dal finanziamento agevolato e' pari alla differenza tra le rate calcolate al tasso di attualizzazione e rivalutazione di cui alla lettera c) del comma 2, vigente alla data di concessione delle agevolazioni e quelle da corrispondere al predetto tasso agevolato. 4. L'agevolazione di cui al presente decreto e' concessa ai sensi: a) dell'articolo 17 del Regolamento di esenzione e nei limiti delle intensita' massime di aiuto ivi previste, qualora il finanziamento agevolato sia finalizzato alla realizzazione, da parte della societa' cooperativa beneficiaria, di un programma di investimento non avviato alla data di presentazione della richiesta di finanziamento alla societa' finanziaria, avente ad oggetto: i. la creazione di una nuova unita' produttiva; ii. l'ampliamento di una unita' produttiva esistente; iii. la diversificazione della produzione di un'unita' produttiva esistente mediante prodotti nuovi aggiuntivi; iv. il cambiamento radicale del processo produttivo complessivo di un'unita' produttiva esistente; v. l'acquisizione degli attivi direttamente connessi a una unita' produttiva, nel caso in cui l'unita' produttiva sia stata chiusa o sarebbe stata chiusa qualora non fosse stata acquisita e gli attivi vengano acquistati da un investitore indipendente, ovvero b) del Regolamento de minimis, nel caso in cui il finanziamento agevolato sia concesso alla societa' cooperativa beneficiaria a fronte di un programma di investimenti che non soddisfi le condizioni di cui alla lettera a), ovvero a fronte del finanziamento del capitale circolante e/o per il riequilibrio della struttura finanziaria della societa' cooperativa. 5. Nel caso di societa' cooperative non residenti nel territorio italiano, la societa' cooperativa deve avere, alla data di erogazione del finanziamento agevolato, una sede o una filiale in Italia, fermo restando che gli investimenti di cui al comma 1 devono essere realizzati nel territorio nazionale. 6. Fatto salvo quanto previsto al comma 7, i finanziamenti agevolati di cui al presente articolo non sono assistiti da forme di garanzia, fermo restando che i crediti nascenti dalla ripetizione delle agevolazioni erogate sono, comunque, assistiti da privilegio ai sensi dell'articolo 24, comma 33, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 7. In relazione ai finanziamenti agevolati concessi a fronte dell'acquisto o della realizzazione di beni immobili, ovvero di interventi sui medesimi beni, la societa' finanziaria erogante acquisisce garanzia ipotecaria sul bene immobile oggetto di finanziamento, per un valore cauzionale non superiore all'importo del medesimo finanziamento agevolato.