Art. 5 
 
Organico dei magistrati del tribunale di Napoli nord e della  procura
  della Repubblica presso il medesimo tribunale. 
 
  1. All'articolo 5 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155,
dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
  «4-bis. Al fine della prima copertura del settantacinque per  cento
dell'organico del personale di magistratura del tribunale  di  Napoli
nord e della procura della Repubblica presso  il  medesimo  tribunale
non  e'  richiesto  il  requisito  del  termine  triennale   di   cui
all'articolo 194, primo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941,  n.
12.  In  ogni  caso,  il  Consiglio  superiore   della   magistratura
stabilisce  i  criteri  di  legittimazione  e  di  selezione  per  la
copertura dell'organico degli  uffici  giudiziari  di  cui  al  primo
periodo.» 
 
          Note all'art. 5: 
              - Si riporta il testo dell'art. 5  del  citato  decreto
          legislativo 7 settembre 2012, n. 155, come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art.  5  (Magistrati  e  personale  amministrativo  in
          servizio presso gli uffici giudiziari soppressi).  -  1.  I
          magistrati  assegnati  agli  uffici  giudiziari   soppressi
          entrano di diritto a far parte dell'organico dei  tribunali
          e delle procure della Repubblica  cui  sono  trasferite  le
          funzioni,  anche  in  soprannumero  riassorbibile  con   le
          successive  vacanze.  I  magistrati   che   esercitano   le
          funzioni, anche in via non  esclusiva,  presso  le  sezioni
          distaccate  soppresse  si  intendono  assegnati  alla  sede
          principale del tribunale. I  magistrati  gia'  assegnati  a
          posti di organico di  giudice  del  lavoro,  nei  tribunali
          divisi in sezioni  fanno  parte  della  sezione  incaricata
          della trattazione delle controversie in materia di lavoro e
          di previdenza e assistenza obbligatorie. 
              2. L'assegnazione prevista dal comma 1 non  costituisce
          assegnazione ad altro ufficio giudiziario o destinazione ad
          altra sede ai sensi dell'art. 2,  terzo  comma,  del  regio
          decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, ne' costituisce
          trasferimento ad altri  effetti  e,  in  particolare,  agli
          effetti previsti dall'art. 194 del regio decreto 30 gennaio
          1941, n. 12, e dall'art. 13 della legge 2 aprile  1979,  n.
          97, come sostituito dall'art. 6  della  legge  19  febbraio
          1981, n. 27. Sono tuttavia fatti salvi i diritti attribuiti
          dalla legge 18 dicembre 1973, n.  836,  e  dalla  legge  26
          luglio 1978, n. 417, alle  condizioni  ivi  stabilite,  nel
          caso di fissazione della residenza in una sede di  servizio
          diversa da quella precedente determinata  dall'applicazione
          delle disposizioni del presente decreto. 
              3. I magistrati trasferiti d'ufficio a norma  dell'art.
          1 della legge 4 maggio 1998, n. 133,  alle  sedi  disagiate
          soppresse possono chiedere di essere riassegnati alla  sede
          di  provenienza,  con  le  precedenti  funzioni,  anche  in
          soprannumero da riassorbire con le successive vacanze e  in
          deroga al termine previsto  dall'art.  5,  comma  2,  della
          predetta legge. 
              4. Con decreto del Ministro della giustizia, sentito il
          Consiglio superiore della magistratura, da adottarsi  entro
          il 31 dicembre 2012, sono determinate le  piante  organiche
          degli uffici giudiziari. 
              4-bis. Al fine della prima copertura del settantacinque
          per cento dell'organico del personale di  magistratura  del
          tribunale di Napoli nord e della procura  della  Repubblica
          presso il medesimo tribunale non e' richiesto il  requisito
          del termine triennale di cui all'art. 194, primo comma, del
          regio decreto 30 gennaio 1941, n.  12.  In  ogni  caso,  il
          Consiglio superiore della magistratura stabilisce i criteri
          di  legittimazione  e  di  selezione   per   la   copertura
          dell'organico degli  uffici  giudiziari  di  cui  al  primo
          periodo. 
              5. I magistrati onorari addetti agli uffici  soppressi,
          sono addetti di diritto ai tribunali ed alle procure  della
          Repubblica presso  il  tribunale  cui  sono  trasferite  le
          funzioni. Si applica il comma 1, secondo periodo. 
              6. Il personale amministrativo  assegnato  agli  uffici
          giudiziari e alle sezioni  distaccate  soppressi  entra  di
          diritto a far parte dell'organico  dei  tribunali  e  delle
          procure della  Repubblica  presso  il  tribunale  cui  sono
          trasferite le funzioni, anche in soprannumero riassorbibile
          con le successive vacanze. 
              7. Al personale amministrativo  addetto  con  qualifica
          dirigenziale  ad  un  ufficio  giudiziario   soppresso   e'
          attribuito un incarico di  funzione  dirigenziale  di  pari
          livello nei tribunali e nelle procure della Repubblica  cui
          sono  trasferite  le  funzioni.  Ove   cio'   non   risulti
          possibile,  si  procede  al  trasferimento  del   dirigente
          secondo le disposizioni  che  regolano  i  trasferimenti  a
          richiesta  dell'amministrazione,  salvo  che  il  dirigente
          chieda di  essere  adibito  ad  incarichi  dirigenziali  di
          livello inferiore vacanti anche presso altra sede. 
              8.  Con  decreto  del  Ministro  della  giustizia,   da
          adottarsi entro il 31 dicembre 2012,  sono  determinate  le
          piante organiche  del  personale  amministrativo  assegnato
          agli uffici giudiziari.».