Art. 5 
 
            Determinazione del valore della controversia 
 
  1. Nella liquidazione dei compensi a  carico  del  soccombente,  il
valore della causa - salvo quanto diversamente disposto dal  presente
comma - e' determinato a norma del codice di  procedura  civile.  Nei
giudizi  per  azioni  surrogatorie  e  revocatorie,  si  ha  riguardo
all'entita' economica  della  ragione  di  credito  alla  cui  tutela
l'azione e' diretta,  nei  giudizi  di  divisione  alla  quota  o  ai
supplementi di quota o all'entita' dei  conguagli  in  contestazione.
Quando nei giudizi di divisione la controversia  interessa  anche  la
massa da dividere, si ha riguardo a  quest'ultima.  Nei  giudizi  per
pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo  di  norma
alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto  che  a  quella
domandata. In ogni caso si ha  riguardo  al  valore  effettivo  della
controversia, anche in  relazione  agli  interessi  perseguiti  dalle
parti, quando risulta manifestamente diverso  da  quello  presunto  a
norma del codice di procedura civile o alla legislazione speciale. 
  2. Nella liquidazione dei compensi  a  carico  del  cliente  si  ha
riguardo al valore corrispondente all'entita' della  domanda.  Si  ha
riguardo  al  valore  effettivo  della  controversia  quando  risulta
manifestamente diverso da quello presunto  anche  in  relazione  agli
interessi perseguiti dalle parti. 
  3. Nelle cause davanti agli organi di giustizia, nella liquidazione
a  carico  del  cliente  si   ha   riguardo   all'entita'   economica
dell'interesse sostanziale che il cliente intende  perseguire;  nella
liquidazione a carico del  soccombente  si  ha  riguardo  all'entita'
economica dell'interesse sostanziale che riceve tutela attraverso  la
decisione. In relazione alle  controversie  in  materia  di  pubblici
contratti, l'interesse sostanziale perseguito dal cliente privato  e'
rapportato all'utile effettivo o  ai  profitti  attesi  dal  soggetto
aggiudicatario o dal soggetto escluso. 
  4. Nelle cause davanti  agli  organi  di  giustizia  tributaria  il
valore della controversia e' determinato in  conformita'  all'importo
delle imposte, tasse, contributi  e  relativi  accessori  oggetto  di
contestazione, con il limite di  un  quinquennio  in  caso  di  oneri
poliennali. 
  5. Qualora il  valore  effettivo  della  controversia  non  risulti
determinabile mediante l'applicazione dei criteri sopra enunciati, la
stessa si considerera' di valore indeterminabile. 
  6. Le cause di valore indeterminabile si considerano di regola e  a
questi fini di valore non inferiore a euro 26.000,00 e non  superiore
a euro 260.000,00, tenuto conto  dell'oggetto  e  della  complessita'
della  controversia.  Qualora  la  causa  di  valore  indeterminabile
risulti di particolare importanza per lo specifico oggetto, il numero
e la complessita' delle questioni giuridiche trattate, e la rilevanza
degli effetti ovvero dei risultati  utili,  anche  di  carattere  non
patrimoniale, il suo valore si considera di regola e  a  questi  fini
entro lo scaglione fino a euro 520.000,00.