ART. 5 
 
(Disposizioni per l'incentivo all'assunzione  di  giovani  lavoratori
    agricoli e la riduzione del costo del lavoro in agricoltura) 
 
  1.  Al  fine  di  promuovere  forme  di  occupazione   stabile   in
agricoltura di giovani di eta' compresa tra i 18 e i  35  anni  e  in
attesa  dell'adozione  di  ulteriori  misure  da   realizzare   anche
attraverso  il  ricorso  alle  risorse  della  nuova   programmazione
comunitaria 2014-2020, e' istituito, nel  limite  delle  risorse  del
fondo istituito ai sensi del comma 2, un incentivo per  i  datori  di
lavoro che hanno i requisiti di  cui  all'articolo  2135  del  codice
civile e che assumono, con contratto di lavoro a tempo  indeterminato
o con  contratto  di  lavoro  a  tempo  determinato  che  presenta  i
requisiti di  cui  al  comma  3,  lavoratori  che  si  trovano  nelle
condizioni di cui al comma 4. 
  2. Ai fini dell'erogazione degli incentivi di cui al  comma  1,  e'
istituito nello stato di previsione  del  Ministero  delle  politiche
agricole il  fondo  per  gli  incentivi  all'assunzione  dei  giovani
lavoratori agricoli, con una dotazione pari a 5,5 milioni di euro per
l'anno 2015, 12 milioni di euro per l'anno 2016, 9  milioni  di  euro
per l'anno 2017 e a 4,5 milioni di euro per l'anno 2018. 
  3. Ai fini della concessione  dell'incentivo  di  cui  al  presente
articolo, il contratto di lavoro a tempo determinato deve: 
    a) avere durata almeno triennale; 
    b) garantire al lavoratore un periodo di  occupazione  minima  di
102 giornate all'anno; 
    c) essere redatto in forma scritta. 
  4. Le assunzioni di cui al comma 1 devono riguardare lavoratori  di
eta' compresa tra i 18 ed i 35 anni, che  si  trovano  in  una  delle
seguenti condizioni: 
    a) essere privi di impiego regolarmente retribuito da almeno  sei
mesi; 
    b) essere privi di un diploma di istruzione secondaria di secondo
grado. 
  5.  Le  assunzioni  di  cui  al  presente  articolo  devono  essere
effettuate tra il 1° luglio  2014  e  il  30  giugno  2015  e  devono
comportare un incremento occupazionale  netto  calcolato  sulla  base
della differenza tra il numero di giornate lavorate nei singoli  anni
successivi all'assunzione e il numero di giornate lavorate  nell'anno
precedente l'assunzione. I lavoratori  dipendenti  con  contratto  di
lavoro a tempo parziale sono computati in base al rapporto tra le ore
pattuite e l'orario normale di lavoro dei lavoratori a  tempo  pieno.
L'incremento della base occupazionale va considerato al  netto  delle
diminuzioni occupazionali  verificatesi  in  societa'  controllate  o
collegate ai sensi dell'articolo 2359 del  codice  civile  o  facenti
capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. 
  6. L'incentivo di cui al presente articolo e' pari a un terzo della
retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali, per  un  periodo
complessivo di 18 mesi, riconosciuto al datore di  lavoro  unicamente
mediante compensazione dei contributi dovuti e con  le  modalita'  di
seguito illustrate: 
    a) per le assunzioni a tempo determinato: 
      1) 6 mensilita' a decorrere dal completamento del primo anno di
assunzione; 
      2) 6 mensilita' a decorrere dal completamento del secondo  anno
di assunzione; 
      3) 6 mensilita' a decorrere dal completamento del terzo anno di
assunzione; 
    b) per le assunzioni  a  tempo  indeterminato:  18  mensilita'  a
decorrere dal completamento del primo anno di assunzione. 
  7. All'incentivo di  cui  al  presente  articolo  si  applicano  le
disposizioni di cui all'articolo 4, commi 12, 13 e 15, della legge 28
giugno 2012, n. 92. 
  8. Entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, l'Inps adegua, senza nuovi o maggiori oneri per  la
finanza pubblica, le proprie procedure informatizzate allo  scopo  di
ricevere le dichiarazioni telematiche di ammissione  all'incentivo  e
di consentire la fruizione  dell'incentivo  stesso,  comunicando  sul
proprio sito internet istituzionale la data a decorrere  dalla  quale
e' possibile presentare le domande di ammissione all'incentivo. Entro
il medesimo termine l'Inps,  con  propria  circolare,  disciplina  le
modalita' attuative dell'incentivo di cui  al  comma  1,  nonche'  le
modalita' di controllo per il rispetto da parte dei datori di  lavoro
degli  impegni  assunti  nei  contratti  per  i  quali  e'   previsto
l'incentivo  ai  sensi  del  presente  articolo  e  per  la  verifica
dell'incremento occupazionale. 
  9.  L'incentivo  di  cui  al  presente  articolo  e'   riconosciuto
dall'Inps in  base  all'ordine  cronologico  di  presentazione  delle
domande e, nel caso di insufficienza delle risorse indicate, valutata
anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell'incentivo,
l'INPS non  prende  in  considerazione  ulteriori  domande,  fornendo
immediata comunicazione anche attraverso il  proprio  sito  internet.
L'INPS provvede al monitoraggio delle  minori  entrate  valutate  con
riferimento alla durata dell'incentivo, inviando relazioni mensili al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali,  al  Ministero  delle
politiche  agricole  alimentari   e   forestali   ed   al   Ministero
dell'economia e delle finanze. 
  10. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali  effettua  la
comunicazione di cui all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 800/2008. 
  11. In relazione alla prossima scadenza del citato regolamento (CE)
n. 800/2008, il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali
verifica la compatibilita' delle  disposizioni  di  cui  al  presente
articolo rispetto alle nuove disposizioni europee di esenzione  dalla
notifica  in  corso  di  adozione  e  propone  le  misure  necessarie
all'eventuale adeguamento. 
  12. A decorrere dalla  data  in  cui  e'  possibile  presentare  le
domande di ammissione all'incentivo di cui al presente articolo,  per
le assunzioni di lavoratori agricoli a tempo indeterminato non  trova
piu' applicazione l'incentivo di cui all'articolo 1 del decreto-legge
28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla  legge  9
agosto  2013,  n.  99.  Restano  salve  le  domande   di   ammissione
all'incentivo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 2013,
n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto  2013,  n.
99, presentate fino a tale data. 
  13. All'articolo 11 del decreto legislativo 15  dicembre  1997,  n.
446, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1.1. Le deduzioni  di
cui al comma 1, lettera a), numeri 2), 3)  e  4),  per  i  produttori
agricoli di cui all'articolo 3, comma 1, lettera  d),  si  applicano,
nella misura del 50 per cento degli importi ivi previsti,  anche  per
ogni lavoratore agricolo dipendente a tempo determinato impiegato nel
periodo di imposta purche' abbia lavorato almeno 150  giornate  e  il
contratto abbia almeno una durata triennale.». 
  14. La disposizione del comma 13 si applica, previa  autorizzazione
della Commissione  europea  richiesta  a  cura  del  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali, a  decorrere  dal  periodo
d'imposta successivo a quello in corso al  31  dicembre  2013.  Della
medesima disposizione non si tiene conto ai fini della determinazione
dell'acconto relativo al periodo d'imposta  successivo  a  quello  in
corso al 31 dicembre 2013, secondo il criterio previsionale,  di  cui
all'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154.