Art. 5 
 
 
                 Iniziative in ambito multilaterale 
 
  1.  Rientra  nell'ambito  della   CPS   la   partecipazione   anche
finanziaria dell'Italia all'attivita' di organismi  internazionali  e
al capitale di banche e fondi di sviluppo multilaterali. Le modalita'
di  tale  partecipazione  devono  permettere   il   controllo   delle
iniziative,   nel    rispetto    dell'autonomia    degli    organismi
internazionali stessi. 
  2. Le iniziative in ambito  multilaterale  si  possono  realizzare,
oltre che con  contributi  al  bilancio  generale  di  organizzazioni
internazionali, anche mediante il finanziamento sia di iniziative  di
cooperazione promosse e realizzate dalle stesse organizzazioni sia di
iniziative di cooperazione promosse dall'Italia ed  affidate  per  la
loro realizzazione alle organizzazioni internazionali. In tale ultimo
caso i contributi devono essere disciplinati da uno specifico accordo
che   determini   i   contenuti   dell'iniziativa,   le    rispettive
responsabilita' e le modalita' per i relativi controlli. 
  3. Rientrano nella cooperazione in ambito  multilaterale  anche  le
iniziative di CPS concordate tra il Governo italiano e le istituzioni
e organizzazioni di integrazione regionale. 
  4.  Il  Ministro  degli  affari   esteri   e   della   cooperazione
internazionale cura le relazioni con le organizzazioni internazionali
e gli enti intergovernativi competenti  in  materia  di  cooperazione
allo sviluppo e stabilisce l'entita'  complessiva  dei  finanziamenti
annuali erogati a ciascuno di essi. L'Agenzia di cui all'articolo  17
eroga i contributi di cui al comma 2 del  presente  articolo,  previa
approvazione del Comitato di cui all'articolo 21. 
  5. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  d'intesa  con  il
Ministro degli affari esteri  e  della  cooperazione  internazionale,
cura le relazioni con le banche e i fondi  di  sviluppo  a  carattere
multilaterale e assicura la partecipazione finanziaria  alle  risorse
di detti organismi, nel rispetto delle finalita' e degli indirizzi di
cui agli articoli 11, commi 1 e 2, e 12.