Art. 5 Modifiche all'articolo 11 1. All'articolo 11, comma 1, primo periodo, del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, e successive integrazioni e modificazioni, la parola «annualmente» e' sostituita dalle parole «ogni sei mesi».
Note all'art. 5: Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 11 del citato decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, cosi' come modificato dal presente regolamento: «Art. 11. (Monitoraggio). - 1. Il Ministero procede ogni sei mesi, anche attraverso i responsabili degli organismi e congiuntamente con il Ministero dello sviluppo economico per i procedimenti di mediazione inerenti gli affari in materia di rapporti di consumo, al monitoraggio statistico dei procedimenti di mediazione svolti presso gli organismi medesimi. I dati statistici vengono separatamente riferiti alla mediazione obbligatoria, volontaria e demandata dal giudice. Per ciascuna di tali categorie sono indicati i casi di successo della mediazione e i casi di esonero dal pagamento dell'indennita' ai sensi dell'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo. (Omissis).».