Art. 5 
 
 
        Svolgimento e contenuti dell'attivita' di formazione 
                         e di aggiornamento 
 
  1. Il corso di formazione iniziale si svolge secondo  un  programma
didattico predisposto dal responsabile scientifico in base  a  quanto
specificato al comma 3 del presente articolo. Il corso di  formazione
iniziale ha una durata di almeno 72 ore e si articola,  nella  misura
di un terzo della sua durata effettiva, secondo moduli che  prevedono
esercitazioni pratiche. 
  2. Gli  obblighi  formativi  di  aggiornamento  hanno  una  cadenza
annuale. Il corso di aggiornamento ha una durata di almeno 15  ore  e
riguarda elementi in  materia  di  amministrazione  condominiale,  in
relazione  all'evoluzione   normativa,   giurisprudenziale   e   alla
risoluzione di casi teorico-pratici. 
  3. I corsi di  formazione  e  di  aggiornamento  contengono  moduli
didattici attinenti  le  materie  di  interesse  dell'amministratore,
quali: 
    a) l'amministrazione condominiale, con  particolare  riguardo  ai
compiti ed ai poteri dell'amministratore; 
    b) la  sicurezza  degli  edifici,  con  particolare  riguardo  ai
requisiti di staticita' e di  risparmio  energetico,  ai  sistemi  di
riscaldamento e di condizionamento, agli impianti  idrici,  elettrici
ed agli ascensori e montacarichi, alla  verifica  della  manutenzione
delle parti comuni degli edifici ed alla prevenzione incendi; 
    c)  le  problematiche  in  tema  di  spazi  comuni,   regolamenti
condominiali,  ripartizione  dei  costi  in  relazione  alle  tabelle
millesimali; 
    d) i diritti reali, con particolare riguardo al condominio  degli
edifici ed alla proprieta' edilizia; 
    e)  la  normativa  urbanistica,  con  particolare   riguardo   ai
regolamenti  edilizi,   alla   legislazione   speciale   delle   zone
territoriali di interesse per l'esercizio della professione  ed  alle
disposizioni sulle barriere architettoniche; 
    f) i contratti, in particolare quello d'appalto ed  il  contratto
di lavoro subordinato; 
    g) le tecniche di risoluzione dei conflitti; 
    h) l'utilizzo degli strumenti informatici; 
    i) la contabilita'. 
  4. L'inizio di  ciascun  corso,  le  modalita'  di  svolgimento,  i
nominativi  dei  formatori  e  dei  responsabili   scientifici   sono
comunicati al Ministero della giustizia non oltre la data  di  inizio
del  corso,  tramite  posta  certificata,  all'indirizzo   di   posta
elettronica  che  verra'  tempestivamente  indicato  sul   sito   del
Ministero della giustizia. 
  5. Il corso di formazione e di  aggiornamento  puo'  essere  svolto
anche in via telematica, salvo l'esame finale, che  si  svolge  nella
sede individuata dal responsabile scientifico. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Roma, 13 agosto 2014 
 
                                                 Il Ministro: Orlando 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 

Registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 2014 
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia  e  affari  esteri,
reg.ne - prev. n. 2489