Art. 5 
 
 
                    Limiti ai poteri di controllo 
 
  1. Nel caso  di  presentazione  della  dichiarazione  precompilata,
direttamente  ovvero  tramite  il  sostituto  d'imposta  che   presta
l'assistenza fiscale, senza modifiche non si effettua il controllo: 
  a)  formale  sui  dati   relativi   agli   oneri   indicati   nella
dichiarazione  precompilata  forniti  dai  soggetti  terzi   di   cui
all'articolo  3.  Su  tali  dati  resta  fermo  il  controllo   della
sussistenza  delle  condizioni  soggettive  che  danno  diritto  alle
detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni; 
  b) di cui all'articolo 1, comma 586, della legge 27 dicembre  2013,
n. 147. 
  2. Nel  caso  di  presentazione,  direttamente  ovvero  tramite  il
sostituto  d'imposta   che   presta   l'assistenza   fiscale,   della
dichiarazione  precompilata  con   modifiche   che   incidono   sulla
determinazione del reddito o dell'imposta, non operano le  esclusioni
dal controllo di cui al comma 1, lettera a). 
  3. Nel caso  di  presentazione  della  dichiarazione  precompilata,
anche con modifiche, effettuata mediante  CAF  o  professionista,  il
controllo  formale  e'  effettuato  nei  confronti  del  CAF  o   del
professionista, anche con riferimento ai dati  relativi  agli  oneri,
forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata.
Resta  fermo  il  controllo  nei  confronti  del  contribuente  della
sussistenza  delle  condizioni  soggettive  che  danno  diritto  alle
detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Il testo dell'art.  1,  comma  586,  della  legge  27
          dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilita' per il 2014)  e'
          il seguente: 
              «Art. 1. - (Omissis). 
              586. Al fine di contrastare  l'erogazione  di  indebiti
          rimborsi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche  da
          parte dei sostituti d'imposta  nell'ambito  dell'assistenza
          fiscale di cui al decreto legislativo  9  luglio  1997,  n.
          241,  nonche'  di  quelli  di  cui  all'art.   51-bis   del
          decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,  l'Agenzia
          delle entrate, entro sei mesi dalla  scadenza  dei  termini
          previsti per la trasmissione  della  dichiarazione  di  cui
          agli articoli 16 e 17 del regolamento di cui al decreto del
          Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, ovvero dalla
          data della trasmissione, ove  questa  sia  successiva  alla
          scadenza di detti termini, effettua  controlli  preventivi,
          anche documentali, sulla  spettanza  delle  detrazioni  per
          carichi di famiglia in caso  di  rimborso  complessivamente
          superiore a 4.000  euro,  anche  determinato  da  eccedenze
          d'imposta derivanti da precedenti dichiarazioni.».