Art. 5 
 
  Il Ministero, successivamente alla stipula del contratto,  provvede
al trasferimento all'universita' dell'intero  ammontare  dell'importo
accordato  per  l'esecuzione  dell'attivita'  di  ricerca  e  per  la
corresponsione del trattamento economico onnicomprensivo  determinato
in misura pari al 120 per cento del trattamento iniziale spettante al
ricercatore confermato a tempo pieno  attribuito  all'interessato  ai
sensi dell'art. 24, comma 8, della legge n. 240 del 2010. In caso  di
risoluzione anticipata del contratto,  il  Ministero  provvedera'  al
recupero dell'importo residuo non utilizzato a valere  sul  fondo  di
finanziamento ordinario dell'universita'.