Art. 5 Decadenza 1. Il nucleo familiare beneficiario decade dall'assegno qualora perda uno dei requisiti di cui all'art. 2. Decade altresi' qualora si verifichi una delle seguenti cause: a) decesso del figlio; b) revoca dell'adozione; c) decadenza dall'esercizio della responsabilita' genitoriale; d) affidamento del figlio a terzi; e) affidamento esclusivo del figlio al genitore che non ha presentato la domanda. 2. L'INPS interrompe l'erogazione dell'assegno a partire dal mese successivo a quello in cui si e' verificata una delle cause di decadenza di cui al comma 1 del presente articolo. 3. Il genitore richiedente ha l'obbligo di comunicare tempestivamente all'INPS l'eventuale verificarsi di una delle cause di decadenza, fermo restando il recupero da parte dell'Istituto delle somme indebitamente erogate. 4. In caso di affidamento esclusivo del minore, disposto con provvedimento dell'autorita' giudiziaria, al genitore diverso da quello che ha ottenuto il beneficio, l'assegno potra' essere erogato, a favore del genitore affidatario, se in possesso dei requisiti richiesti dal presente decreto. A tal fine questi presenta domanda entro 90 giorni dall'emanazione del provvedimento del giudice. Nel caso in cui domanda sia presentata oltre la data di cui al periodo precedente, l'assegno decorre dal mese di presentazione della domanda. 5. In caso di provvedimento, disposto dall'autorita' giudiziaria, di decadenza dall'esercizio della responsabilita' genitoriale del genitore che ha ottenuto il beneficio, l'assegno potra' essere erogato a favore dell'altro genitore, se in possesso dei requisiti richiesti dal presente decreto. A tal fine questi presenta domanda entro 90 giorni dall'emanazione del provvedimento del giudice. Nel caso in cui la domanda sia presentata oltre il termine di cui al periodo precedente, l'assegno decorre dal mese di presentazione della domanda. 6. In caso di affidamento temporaneo del figlio a terzi, ai sensi dell'art. 2, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, l'assegno potra' essere richiesto dall'affidatario. A tal fine il requisito dell'ISEE e' verificato con riferimento al minore affidato, anche nel caso in cui questi sia considerato nucleo a se' stante, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159. Ai fini dell'erogazione dell'assegno, l'affidatario presenta domanda entro 90 giorni dall'emanazione del provvedimento del giudice o del servizio sociale. Nel caso in cui la domanda sia presentata oltre il termine di cui al periodo precedente, l'assegno decorre dal mese di presentazione della domanda.