Art. 5 
 
 
             Norme comuni alla procedura di attribuzione 
             delle misure compensative e dell'indennizzo 
 
  1. Al fine di evitare il  sorgere  di  interferenze  infraregionali
all'esito delle procedure di cui all'art. 2 e  art.  3  del  presente
provvedimento, relativamente a Lombardia, Piemonte,  Emilia  Romagna,
Toscana, Marche Nord  (Pesaro-Urbino,  Ancona),  Marche  Sud  (Ascoli
Piceno, Fermo, Macerata) e Sicilia, i soggetti (singoli  operatori  o
intesa regionale, ai sensi dell'art. 2, comma 1,  lettere  a)  e  b))
ammessi  al  volontario  rilascio  di   una   frequenza   in   ambito
sub-regionale, o destinatari  di  indennizzo  per  una  frequenza  in
ambito sub-regionale che siano titolari di diritto/i  d'uso  avente/i
ad oggetto la medesima frequenza  in  ambito  regionale,  o  soggetti
titolari di diritti d'uso in regione  su  una  frequenza  oggetto  di
indennizzo, diversa  da  quelle  indicate  nella  Tabella  C,  devono
provvedere al rilascio della frequenza con contestuale disattivazione
di tutti gli impianti esistenti a livello regionale,  allo  scopo  di
consentire il subentro al/i soggetto/i  titolare/i  di  una  medesima
frequenza in ambito regionale indicata nella tabella C  relativamente
alle regioni citate nel presente comma, non  aderenti  al  volontario
rilascio o coinvolti dalla procedura  dell'indennizzo.  La  parte  di
rete esistente, conformemente ai diritti d'uso,  nelle  province  non
oggetto di rilascio in base alla delibera  480/14/Cons,  puo'  essere
esercita sulla nuova frequenza assegnata al termine  delle  procedure
di cui all'art. 2 e art. 3, coerentemente con le preferenze  espresse
dai soggetti di cui all'art. 4. 
  2. Nell'ambito delle procedure di cui all'art. 2 e art. 3,  per  la
titolarita' dei diritti d'uso nonche' dei singoli impianti si  terra'
conto della data di entrata in vigore del presente provvedimento. 
  3. Le spese per lo svolgimento delle procedure di cui  al  presente
provvedimento,  la  cui  attuazione  richiede   interventi   tecnici,
informatici   ed   organizzativi   particolarmente   complessi,    da
effettuarsi anche  con  il  supporto  di  un  soggetto  esterno,  non
potranno superare l'importo complessivo pari a euro 200.000, a valere
sulla somma di cui all'art. 6, comma 9, del decreto-legge 23 dicembre
2013, n. 145, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge  21
febbraio 2014, n. 9, come incrementata dall'art. 1, comma 146 e  148,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190.