Art. 5 Corrispettivo per la concessione della garanzia 1. La garanzia di cui al presente decreto e' concessa a titolo oneroso. 2. L'investitore versa al Ministero dell'economia e delle finanze: a) per ciascun anno, una quota fissa pari al Rendimento BTP, come definito all'articolo 1, maggiorato di uno spread come risultante a seguito di sollecitazione di offerte nell'ambito della procedura di cui all'articolo 10 , calcolato sull'80 per cento del capitale versato; tale componente deve essere corrisposta al Ministero dell'economia e delle finanze entro l'ultimo giorno lavorativo del mese di gennaio di ciascun anno solare di validita' della garanzia, con riferimento al capitale versato fino al 31 dicembre dell'anno precedente, pro rata temporis; b) per ciascun anno, una quota variabile, che deve essere versata al Ministero dell'economia e delle finanze entro l'ultimo giorno lavorativo del mese di dicembre di ciascun anno solare di validita' della garanzia, calcolata nella misura del 60 per cento dei dividendi e altre somme distribuite dalla societa' (esclusi i rimborsi del capitale versato) percepiti a valere sulla quota della partecipazione garantita ed eccedenti un importo pari al prodotto tra: 1) l'80 per cento del capitale versato fino al 31 dicembre dell'anno precedente, pro rata temporis; 2) il rendimento BTP, rettificato per il margine, come definito all'articolo 1, comma 3, fermo restando che, laddove tale importo fosse superiore ai dividendi e altre somme riscosse nell'anno di riferimento, la differenza andra' a decurtare le quote variabili relative agli anni successivi; c) una quota variabile esclusivamente in sede di liquidazione della Societa', nella misura del 60 per cento della eventuale differenza positiva tra il valore di liquidazione della quota della partecipazione garantita e l'80 per cento del capitale versato. Tale ulteriore quota variabile deve essere versata entro 60 giorni dal completamento della procedura di liquidazione. 3. I corrispettivi ricevuti sono versati nell'apposito Fondo istituito ai sensi del comma 8 dell'articolo 15. 4. Il Ministero dell'economia e delle finanze puo' provvedere al recupero dei corrispettivi non versati anche mediante il ricorso alla procedura di iscrizione al ruolo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602, e del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni. Le somme recuperate sono versate nell'apposito Fondo istituito ai sensi del comma 8 dell'articolo 15. 5. Ai fini della quantificazione del corrispettivo i soggetti garantiti assicurano adeguati e tempestivi flussi informativi al Ministero dell'economia e delle finanze.