Art. 5 
 
 
                        Procedure concorsuali 
 
  1. In caso di concordato con continuita' aziendale di cui  all'art.
186-bis del regio  decreto  16  marzo  1942,  n.  267,  l'impresa  si
considera regolare nel periodo intercorrente tra la pubblicazione del
ricorso nel registro delle imprese e il decreto  di  omologazione,  a
condizione che nel piano di  cui  all'art.  161  del  medesimo  regio
decreto sia prevista l'integrale soddisfazione dei crediti dell'INPS,
dell'INAIL e delle Casse edili e dei relativi accessori di legge. 
  2. In caso di fallimento con esercizio provvisorio di cui  all'art.
104 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la regolarita'  sussiste
con riferimento agli obblighi contributivi  nei  confronti  di  INPS,
INAIL e Casse edili scaduti anteriormente alla data di autorizzazione
all'esercizio provvisorio a condizione  che  risultino  essere  stati
insinuati. 
  3. In caso di  amministrazione  straordinaria  di  cui  al  decreto
legislativo 8 luglio 1999, n. 270, l'impresa si considera regolare  a
condizione che i debiti contributivi nei confronti di INPS,  INAIL  e
Casse edili scaduti anteriormente alla data  della  dichiarazione  di
apertura della medesima procedura risultino essere stati insinuati. 
  4. Le imprese che presentano una proposta di  accordo  sui  crediti
contributivi ai sensi dell'art. 182-ter del regio  decreto  16  marzo
1942,  n.  267,  nell'ambito   del   concordato   preventivo   ovvero
nell'ambito delle trattative per l'accordo  di  ristrutturazione  dei
debiti disciplinati rispettivamente dagli articoli 160 e 182-bis  del
medesimo regio  decreto,  si  considerano  regolari  per  il  periodo
intercorrente tra la data di pubblicazione dell'accordo nel  registro
delle imprese e il decreto di omologazione  dell'accordo  stesso,  se
nel piano di ristrutturazione e' previsto  il  pagamento  parziale  o
anche dilazionato dei debiti  contributivi  nei  confronti  di  INPS,
INAIL e Casse edili e dei relativi accessori di legge,  nel  rispetto
delle condizioni e dei limiti previsti per i crediti di INPS e  INAIL
dagli articoli 1 e 3 del decreto ministeriale 4 agosto 2009. 
  5. Nelle  ipotesi  di  cui  ai  commi  precedenti,  l'impresa  deve
comunque essere regolare con riferimento agli  obblighi  contributivi
riferiti  ai  periodi  decorrenti,  rispettivamente,  dalla  data  di
pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese, dalla  data  di
autorizzazione all'esercizio provvisorio, dalla  data  di  ammissione
all'amministrazione straordinaria e dalla data di presentazione della
proposta di accordo sui crediti contributivi.