Art. 5 Istruttoria delle domande 1. La Banca d'Italia, in base agli esiti delle verifiche effettuate circa la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione degli operatori nell'elenco, adotta il provvedimento di iscrizione o rigetta l'istanza entro centoventi giorni dalla data di ricezione della domanda, corredata della richiesta documentazione. L'unita' organizzativa responsabile e' il Servizio Costituzioni e Gestione delle Crisi.