Art. 5 
 
 
                      Monitoraggio e controlli 
 
  1. Le regioni e le province autonome al fine dell'effettuazione dei
controlli  della   qualita'   dell'attestazione   della   prestazione
energetica reso  dai  soggetti  certificatori,  definiscono  piani  e
procedure di controllo che consentano  di  analizzare  almeno  il  2%
degli APE depositati territorialmente in ogni anno solare. 
  2. I controlli di cui al comma 1  sono  prioritariamente  orientati
alle classi energetiche piu' efficienti e comprendono tipicamente: 
  a) l'accertamento documentale degli APE, ivi  inclusa  la  verifica
del rispetto delle procedure di cui alle Linee guida; 
  b) le valutazioni di congruita' e coerenza dei dati di  progetto  o
di diagnosi con la procedura di calcolo e i risultati espressi; 
  c) le ispezioni delle opere o dell'edificio. 
  3. Le regioni e le province autonome adottano le misure  necessarie
per l'attuazione dei piani e procedure di controllo di cui al comma 1
in coerenza con l'art. 5 del decreto del Presidente della  Repubblica
16 aprile 2013, n. 75. 
  4. Le regioni e le province autonome alimentano per via  telematica
annualmente il SIAPE, di cui all'art.  6,  con  i  dati  relativi  ai
controlli effettuati e il  numero  dei  certificati  invalidati.  Tra
questi, sono compresi il numero dei controlli effettuati  per  ognuna
delle tipologie di cui all'art. 5 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 16 aprile 2013, n. 75. 
  5. Resta ferma l'applicazione di quanto disposto dall'art.  15  del
decreto legislativo.