Art. 5 Riferimenti operativi per gli standard minimi di processo 1. In coerenza con l'art. 5 del decreto legislativo 16 gennaio 2013 n. 13 e con i requisiti tecnici di cui all'allegato 5, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano assicurano il rispetto degli standard minimi di processo relativamente ai due servizi, operativamente definiti come segue: a) il «processo di individuazione e validazione», inteso come servizio finalizzato al riconoscimento, da parte di un ente titolato ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013 n. 13, delle competenze comunque acquisite dalla persona attraverso una ricostruzione e valutazione dell'apprendimento formale, anche in caso di interruzione del percorso formativo, non formale e informale. Il processo di individuazione e validazione puo' o completarsi con il rilascio del «Documento di validazione», con valore di atto pubblico e di attestazione almeno di parte seconda, o proseguire con la procedura di certificazione delle competenze di cui al seguente punto b), sempre che la persona ne faccia richiesta; b) la «procedura di certificazione delle competenze», intesa come servizio finalizzato al rilascio di un «Certificato» relativo alle competenze acquisite dalla persona in contesti formali o di quelle validate acquisite in contesti non formali o informali. Il «Certificato» costituisce attestazione di parte terza, con valore di atto pubblico. 2. In riferimento al processo di individuazione e validazione, gli elementi minimi che caratterizzano le fasi del processo di erogazione del servizio sono: a) per la fase di identificazione: ricostruzione delle esperienze della persona, messa in trasparenza delle competenze acquisite ed elaborazione di un «Documento di supporto alla messa in trasparenza delle competenze acquisite» (di seguito «Documento di trasparenza») di cui all'art. 6; b) per la fase di valutazione: esame tecnico del «Documento di trasparenza» ed eventuale valutazione diretta, intesa quale prova di valutazione in presenza del candidato attraverso audizione, colloquio tecnico ovvero prova prestazionale; c) per la fase di attestazione: stesura e rilascio del «Documento di validazione» di cui all'art. 6. 3. In riferimento alla procedura di certificazione, gli elementi minimi che caratterizzano le fasi del processo di erogazione del servizio sono: a) per la fase di identificazione: ammissione alla procedura di certificazione tramite formalizzazione del raggiungimento degli esiti di apprendimento, nel caso di apprendimenti acquisiti in contesto formale; acquisizione del «Documento di validazione» di cui all'art. 6, in caso di apprendimenti acquisiti in contesti non formali e informali; b) per la fase di valutazione: valutazione diretta e sommativa realizzata con colloqui tecnici ovvero prove prestazionali, con la presenza di una commissione o di un organismo collegiale che assicuri il rispetto dei principi di terzieta', indipendenza e oggettivita' del processo ai sensi dell'art. 7; c) per la fase di attestazione: stesura e rilascio del «Certificato» di cui all'art. 6. 4. Possono accedere al servizio di individuazione e validazione presso le regioni e province autonome di Trento e Bolzano le persone che dimostrino o autodichiarino di avere maturato esperienze di apprendimento in qualunque contesto formale, non formale e informale purche' adeguate e pertinenti ad una o piu' qualificazioni ricomprese nei repertori di rispettiva titolarita'. 5. In fase di accesso ai servizi di individuazione e validazione e di certificazione delle competenze, ai destinatari sono assicurate misure di informazione e orientamento finalizzate anche alla verifica dei fabbisogni e dei requisiti di accesso al servizio di cui al comma 4. 6. In coerenza con le disposizioni di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e in particolare dei principi sanciti all'art. 3, le regioni e province autonome di Trento e Bolzano disciplinano le modalita' di organizzazione delle prove di valutazione a comprova del possesso delle competenze da validare ovvero da certificare, secondo quanto indicato nell'allegato 5. 7. L'organizzazione e i termini di conclusione dei servizi di individuazione e validazione e di certificazione delle competenze vengono regolamentati da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano in coerenza con norme nazionali e regionali vigenti in materia di procedimento amministrativo.