Art. 5 
 
 
         Modalita' di riconoscimento del credito di imposta 
 
  1. Ai fini del riconoscimento del credito di imposta, i soggetti di
cui all'art.  3  inoltrano,  in  via  telematica,  entro  il  termine
stabilito con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle  entrate
da emanarsi entro 60 giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto,  un'apposita  istanza  all'Agenzia  delle  entrate,
formulata secondo lo schema approvato con  lo  stesso  provvedimento.
Nell'istanza i soggetti richiedenti indicano l'importo dei redditi  e
del  risultato  netto  di  gestione  che  e'  stato  investito  nelle
attivita' di carattere  finanziario  di  cui  all'art.  2,  entro  il
periodo d'imposta di riferimento, e  quello  massimo  agevolabile  ai
sensi dell'art. 4. 
  2. L'Agenzia delle entrate determina annualmente la percentuale del
credito di imposta spettante a ciascun soggetto, rispetto all'importo
richiesto, in misura pari al rapporto tra il limite di spesa previsto
dall'art. 1, comma 94, della legge 23 dicembre 2014,  n.  190,  anche
come risultante a seguito di eventuali futuri interventi riduttivi, e
l'ammontare  del  credito  di  imposta  complessivamente   richiesto.
Qualora l'ammontare del credito di imposta complessivamente richiesto
non sia superiore al predetto limite di spesa previsto  dall'art.  1,
comma 94, della legge 23 dicembre 2014, n.  190,  la  percentuale  di
credito di imposta spettante a ciascun soggetto e' pari  al  100  per
cento del credito richiesto. 
  3. La percentuale di cui al  comma  2  e'  comunicata  annualmente,
entro 60 giorni dallo scadere  del  termine  di  presentazione  delle
istanze  di  cui  al  comma  1,  con  provvedimento   del   Direttore
dell'Agenzia delle entrate. 
  4. Il credito di imposta e' utilizzabile, a  decorrere  dal  giorno
successivo all'emanazione  del  provvedimento  di  cui  al  comma  3,
esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art.  17,  del  decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. A  tal
fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite  i
servizi telematici offerti dall'Agenzia  delle  entrate;  il  mancato
utilizzo di tali  servizi  comporta  il  rifiuto  dell'operazione  di
versamento.  L'ammontare  del  credito  di  imposta   utilizzato   in
compensazione non deve eccedere  l'importo  spettante  in  base  alla
percentuale di cui al comma 2,  pena  lo  scarto  dell'operazione  di
versamento. 
  5. L'ammontare complessivo del credito di  imposta  riconosciuto  e
fruito nel periodo di imposta e' indicato sia nella dichiarazione dei
redditi relativa al  periodo  di  imposta  nel  corso  del  quale  il
beneficio e' concesso, sia nelle dichiarazioni dei  redditi  relative
ai periodi di imposta nei quali il credito e' utilizzato. 
  6. Per i soggetti di cui  all'art.  3,  comma  1,  lettera  a),  il
credito di imposta non concorre alla formazione del reddito  ai  fini
delle imposte sui redditi e  del  valore  della  produzione  ai  fini
dell'imposta regionale sulle  attivita'  produttive;  il  credito  di
imposta non rileva, altresi',  ai  fini  del  rapporto  di  cui  agli
articoli 61 e 109,  comma  5,  del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. 
  7. Per i soggetti di cui  all'art.  3,  comma  1,  lettera  b),  il
credito di imposta non concorre alla formazione del  risultato  netto
maturato   e,   ai   fini   della   formazione   delle    prestazioni
pensionistiche, incrementa la parte corrispondente  ai  redditi  gia'
assoggettati ad imposta. 
  8. Al credito di imposta di cui ai commi 6 e 7 non si  applicano  i
limiti di cui all'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007,  n.
244, e di cui all'art. 34, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.