Art. 5 Modalita' di riconoscimento del credito di imposta 1. Ai fini del riconoscimento del credito di imposta, i soggetti di cui all'art. 3 inoltrano, in via telematica, entro il termine stabilito con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un'apposita istanza all'Agenzia delle entrate, formulata secondo lo schema approvato con lo stesso provvedimento. Nell'istanza i soggetti richiedenti indicano l'importo dei redditi e del risultato netto di gestione che e' stato investito nelle attivita' di carattere finanziario di cui all'art. 2, entro il periodo d'imposta di riferimento, e quello massimo agevolabile ai sensi dell'art. 4. 2. L'Agenzia delle entrate determina annualmente la percentuale del credito di imposta spettante a ciascun soggetto, rispetto all'importo richiesto, in misura pari al rapporto tra il limite di spesa previsto dall'art. 1, comma 94, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche come risultante a seguito di eventuali futuri interventi riduttivi, e l'ammontare del credito di imposta complessivamente richiesto. Qualora l'ammontare del credito di imposta complessivamente richiesto non sia superiore al predetto limite di spesa previsto dall'art. 1, comma 94, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, la percentuale di credito di imposta spettante a ciascun soggetto e' pari al 100 per cento del credito richiesto. 3. La percentuale di cui al comma 2 e' comunicata annualmente, entro 60 giorni dallo scadere del termine di presentazione delle istanze di cui al comma 1, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. 4. Il credito di imposta e' utilizzabile, a decorrere dal giorno successivo all'emanazione del provvedimento di cui al comma 3, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate; il mancato utilizzo di tali servizi comporta il rifiuto dell'operazione di versamento. L'ammontare del credito di imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo spettante in base alla percentuale di cui al comma 2, pena lo scarto dell'operazione di versamento. 5. L'ammontare complessivo del credito di imposta riconosciuto e fruito nel periodo di imposta e' indicato sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale il beneficio e' concesso, sia nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta nei quali il credito e' utilizzato. 6. Per i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive; il credito di imposta non rileva, altresi', ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. 7. Per i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), il credito di imposta non concorre alla formazione del risultato netto maturato e, ai fini della formazione delle prestazioni pensionistiche, incrementa la parte corrispondente ai redditi gia' assoggettati ad imposta. 8. Al credito di imposta di cui ai commi 6 e 7 non si applicano i limiti di cui all'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'art. 34, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.