Art. 5 Programmi ammissibili 1. Sono ammissibili alle agevolazioni previste dal presente decreto i programmi di investimento produttivo di cui al comma 2 e i programmi di investimento per la tutela ambientale di cui al comma 4. A completamento dei predetti programmi di investimento sono, altresi', ammissibili, per un ammontare non superiore al 20 per cento del totale degli investimenti ammissibili, i progetti per l'innovazione dell'organizzazione di cui al comma 5. 2. I programmi di investimento produttivo sono ammissibili alle agevolazioni in conformita' ai divieti e alle limitazioni di cui agli articoli 13, 14 e 17 del Regolamento GBER, e devono essere diretti, fermo restando quanto previsto al comma 3 per le imprese di grandi dimensioni, a: a) la realizzazione di nuove unita' produttive tramite l'adozione di soluzioni tecniche, organizzative e/o produttive innovative rispetto al mercato di riferimento; b) l'ampliamento e/o la riqualificazione di unita' produttive esistenti tramite diversificazione della produzione in nuovi prodotti aggiuntivi o cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo; c) la realizzazione di nuove unita' produttive o l'ampliamento di unita' produttive esistenti che eroghino i servizi di cui al comma 5, lettera e); d) l'acquisizione di attivi di uno stabilimento, ai sensi e nei limiti dell'art. 2, punto 49, del Regolamento GBER; 3. Per le imprese di grandi dimensioni, i programmi di investimento produttivo di cui al comma 2 sono ammissibili solo nel caso in cui siano realizzati in aree di crisi ricadenti nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettera a), del TFUE, mentre nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, sono ammissibili esclusivamente i programmi di cui al comma 2, lettera a) e quelli di cui alle lettere b) e d) qualora prevedano una diversificazione della produzione e a condizione che le nuove attivita' non siano uguali o simili a quelle svolte precedentemente nell'unita' produttiva. A tal fine per attivita' uguali o simili si intendono attivita' che rientrano nella stessa classe (codice numerico a quattro cifre) della classificazione delle attivita' economiche ATECO 2007. Sono, invece, esclusi i programmi di investimento produttivo proposti da imprese di grandi dimensioni in territori non ricompresi nelle predette aree del territorio nazionale. 4. I programmi di investimento per la tutela ambientale sono ammissibili alle agevolazioni, in conformita' ai divieti e alle limitazioni stabilite dal Regolamento GBER per gli aiuti per la tutela ambientale, e devono essere diretti a: a) innalzare il livello di tutela ambientale risultante dalle attivita' dell'impresa, in conformita' e alle condizioni di cui all'art. 36 del Regolamento GBER; b) consentire l'adeguamento anticipato a nuove norme dell'Unione europea che innalzano il livello di tutela ambientale e non sono ancora in vigore, in conformita' e alle condizioni di cui all'art. 37 del Regolamento GBER; c) ottenere una maggiore efficienza energetica, in conformita' e alle condizioni di cui all'art. 38 del Regolamento GBER; d) favorire la cogenerazione ad alto rendimento, in conformita' e alle condizioni di cui all'art. 40 del Regolamento GBER; e) promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili, in conformita' e alle condizioni di cui all'art. 41 del Regolamento GBER; f) il risanamento di siti contaminati, in conformita' e alle condizioni di cui all'art. 45 del Regolamento GBER; g) il riciclaggio e il riutilizzo dei rifiuti, in conformita' e alle condizioni di cui all'art. 47 del Regolamento GBER. 5. I progetti per l'innovazione dell'organizzazione sono ammissibili alle agevolazioni in conformita' ai divieti e alle limitazioni di cui all'art. 29 del Regolamento GBER. In particolare, per le imprese di grandi dimensioni tali progetti sono ammissibili solo se realizzati attraverso una collaborazione effettiva con PMI e se le PMI coinvolte sostengono almeno il 30 per cento del totale dei costi ammissibili del progetto. 6. I programmi di investimento di cui al comma 1 devono riguardare le seguenti attivita' economiche: a) estrazione di minerali da cave e miniere, con esclusione delle miniere di carbone non competitive di cui alla decisione 2010/787/UE del Consiglio; b) attivita' manifatturiere; c) produzione di energia, limitatamente ai programmi di investimento produttivo di cui al comma 2 qualora le agevolazioni siano concesse ai sensi dell'art. 17 del Regolamento GBER ovvero ai programmi di investimento per la tutela ambientale di cui al comma 4, lettere d) ed e); d) attivita' dei servizi alle imprese; e) attivita' turistiche, intese come attivita' finalizzate allo sviluppo dell'offerta turistica attraverso il potenziamento e il miglioramento della qualita' dell'offerta ricettiva. 7. Con la circolare di cui all'art. 6, comma 6, il Ministero provvede a fornire indicazioni inerenti al dettaglio delle attivita' ammissibili di cui al comma 6. Nel caso in cui l'intervento e' disciplinato da un apposito accordo di programma, quest'ultimo, nei limiti dei vincoli comunitari vigenti in materia di aiuti di Stato e tenuto conto dei fabbisogni di sviluppo dei territori interessati, puo' individuare ulteriori attivita' economiche per l'applicazione dell'intervento, nonche' prevedere la limitazione a specifici settori di attivita' economica. 8. Ai fini dell'ammissibilita' alle agevolazioni, i programmi e i progetti di cui al comma 1 devono: a) riguardare unita' produttive ubicate in una delle aree di crisi indicate all'art. 2, comma 1. In particolare, ciascun programma di investimento deve essere da solo sufficiente a conseguire gli obiettivi previsti e riguardare un'unica unita' produttiva, ad eccezione dei progetti per l'innovazione dell'organizzazione che, qualora presentati in forma congiunta, possono riguardare piu' unita' produttive; b) prevedere spese ammissibili complessive non inferiori a 1.500.000,00 euro (unmilionecinquecentomila); c) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni di cui all'art. 9. A tal fine per data di avvio si intende, la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilita' non sono considerati come avvio. Nel caso di acquisizioni si intende, invece, il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito; d) essere realizzati entro 36 mesi dalla data di delibera di concessione delle agevolazioni di cui all'art. 11, comma 1, pena la revoca delle agevolazioni concesse, fermo restando la possibilita' del Soggetto gestore di concedere una proroga non superiore a 6 mesi, sulla base di una motivata richiesta dell'impresa beneficiaria. La data di ultimazione del programma coincide con quella relativa all'ultimo titolo di spesa ammissibile ovvero con il completamento delle attivita' previste per i progetti per l'innovazione dell'organizzazione e deve essere comunicata dal soggetto beneficiario al Soggetto gestore entro 30 giorni dalla data stessa; e) prevedere un programma occupazionale da realizzarsi entro 12 mesi dalla data di ultimazione, come comunicata ai sensi della lettera d), caratterizzato da un incremento degli addetti. Nei casi in cui l'intervento e' disciplinato da un apposito accordo di programma, i programmi occupazionali possono essere diretti, qualora previsto dall'accordo stesso, anche al mantenimento del numero degli addetti dell'unita' produttiva interessata dal programma di investimenti, purche' la stessa sia operativa da almeno un biennio. L'accordo di programma puo', inoltre, stabilire criteri e procedure di premialita' per il conseguimento di specifiche finalita' occupazionali. 9. Ai fini della realizzazione del programma occupazionale di cui al comma 8, lettera e), i soggetti beneficiari si impegnano, nell'ambito del rispettivo fabbisogno di addetti, a procedere, previa verifica della sussistenza dei requisiti professionali, prioritariamente all'assunzione dei lavoratori residenti nell'area di crisi che risultino percettori di CIG, ovvero risultino iscritti alle liste di mobilita', ovvero risultino disoccupati a seguito di procedure di licenziamento collettivo. Nei casi in cui l'intervento e' disciplinato da apposito accordo di programma, quest'ultimo puo' diversamente definire il bacino di riferimento del personale da rioccupare.