Art. 5 
 
 
                        Programmi ammissibili 
 
  1. Sono ammissibili alle agevolazioni previste dal presente decreto
i programmi di  investimento  produttivo  di  cui  al  comma  2  e  i
programmi di investimento per la tutela ambientale di cui al comma 4.
A  completamento  dei  predetti  programmi  di   investimento   sono,
altresi', ammissibili, per un ammontare non superiore al 20 per cento
del  totale  degli   investimenti   ammissibili,   i   progetti   per
l'innovazione dell'organizzazione di cui al comma 5. 
  2. I programmi di investimento  produttivo  sono  ammissibili  alle
agevolazioni in conformita' ai divieti e alle limitazioni di cui agli
articoli 13, 14 e 17 del Regolamento GBER, e devono  essere  diretti,
fermo restando quanto previsto al comma 3 per le  imprese  di  grandi
dimensioni, a: 
    a) la realizzazione di nuove unita' produttive tramite l'adozione
di  soluzioni  tecniche,  organizzative  e/o  produttive   innovative
rispetto al mercato di riferimento; 
    b) l'ampliamento e/o la  riqualificazione  di  unita'  produttive
esistenti tramite diversificazione della produzione in nuovi prodotti
aggiuntivi  o  cambiamento  fondamentale  del   processo   produttivo
complessivo; 
    c) la realizzazione di nuove unita' produttive o l'ampliamento di
unita' produttive esistenti che eroghino i servizi di cui al comma 5,
lettera e); 
    d) l'acquisizione di attivi di uno stabilimento, ai sensi  e  nei
limiti dell'art. 2, punto 49, del Regolamento GBER; 
  3. Per le imprese di grandi dimensioni, i programmi di investimento
produttivo di cui al comma 2 sono ammissibili solo nel  caso  in  cui
siano realizzati in aree di crisi ricadenti nelle aree del territorio
nazionale ammesse alla deroga  di  cui  all'art.  107,  paragrafo  3,
lettera a), del TFUE, mentre  nelle  aree  del  territorio  nazionale
ammesse alla deroga di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettera c), del
TFUE, sono ammissibili esclusivamente i programmi di cui al comma  2,
lettera a) e quelli di cui alle lettere b) e d) qualora prevedano una
diversificazione  della  produzione  e  a  condizione  che  le  nuove
attivita' non siano uguali o simili a quelle  svolte  precedentemente
nell'unita' produttiva. A tal fine per attivita' uguali o  simili  si
intendono  attivita'  che  rientrano  nella  stessa  classe   (codice
numerico a  quattro  cifre)  della  classificazione  delle  attivita'
economiche  ATECO  2007.  Sono,  invece,  esclusi  i   programmi   di
investimento produttivo proposti da imprese di grandi  dimensioni  in
territori  non  ricompresi  nelle  predette   aree   del   territorio
nazionale. 
  4. I programmi  di  investimento  per  la  tutela  ambientale  sono
ammissibili alle agevolazioni,  in  conformita'  ai  divieti  e  alle
limitazioni stabilite dal Regolamento  GBER  per  gli  aiuti  per  la
tutela ambientale, e devono essere diretti a: 
    a) innalzare il livello di  tutela  ambientale  risultante  dalle
attivita' dell'impresa, in  conformita'  e  alle  condizioni  di  cui
all'art. 36 del Regolamento GBER; 
    b) consentire l'adeguamento anticipato a nuove norme  dell'Unione
europea che innalzano il livello di  tutela  ambientale  e  non  sono
ancora in vigore, in conformita' e alle condizioni di cui all'art. 37
del Regolamento GBER; 
    c) ottenere una maggiore efficienza energetica, in conformita'  e
alle condizioni di cui all'art. 38 del Regolamento GBER; 
    d) favorire la cogenerazione ad alto rendimento, in conformita' e
alle condizioni di cui all'art. 40 del Regolamento GBER; 
    e) promuovere la produzione di energia da fonti  rinnovabili,  in
conformita' e alle condizioni di  cui  all'art.  41  del  Regolamento
GBER; 
    f) il risanamento di siti  contaminati,  in  conformita'  e  alle
condizioni di cui all'art. 45 del Regolamento GBER; 
    g) il riciclaggio e il riutilizzo dei rifiuti, in  conformita'  e
alle condizioni di cui all'art. 47 del Regolamento GBER. 
  5.  I   progetti   per   l'innovazione   dell'organizzazione   sono
ammissibili alle  agevolazioni  in  conformita'  ai  divieti  e  alle
limitazioni di cui all'art. 29 del Regolamento GBER. In  particolare,
per le imprese di grandi dimensioni tali  progetti  sono  ammissibili
solo se realizzati attraverso una collaborazione effettiva con PMI  e
se le PMI coinvolte sostengono almeno il 30 per cento del totale  dei
costi ammissibili del progetto. 
  6. I programmi di investimento di cui al comma 1 devono  riguardare
le seguenti attivita' economiche: 
    a) estrazione di minerali da cave e miniere, con esclusione delle
miniere di carbone non competitive di cui alla decisione  2010/787/UE
del Consiglio; 
    b) attivita' manifatturiere; 
    c)  produzione  di  energia,  limitatamente   ai   programmi   di
investimento produttivo di cui al comma  2  qualora  le  agevolazioni
siano concesse ai sensi dell'art. 17 del Regolamento GBER  ovvero  ai
programmi di investimento per la tutela ambientale di cui al comma 4,
lettere d) ed e); 
    d) attivita' dei servizi alle imprese; 
    e) attivita' turistiche, intese come attivita'  finalizzate  allo
sviluppo dell'offerta turistica  attraverso  il  potenziamento  e  il
miglioramento della qualita' dell'offerta ricettiva. 
  7. Con la circolare di  cui  all'art.  6,  comma  6,  il  Ministero
provvede a fornire indicazioni inerenti al dettaglio delle  attivita'
ammissibili di cui al comma  6.  Nel  caso  in  cui  l'intervento  e'
disciplinato da un apposito accordo di programma,  quest'ultimo,  nei
limiti dei vincoli comunitari vigenti in materia di aiuti di Stato  e
tenuto conto dei fabbisogni di sviluppo  dei  territori  interessati,
puo' individuare ulteriori attivita'  economiche  per  l'applicazione
dell'intervento, nonche' prevedere la limitazione a specifici settori
di attivita' economica. 
  8. Ai fini dell'ammissibilita' alle agevolazioni, i programmi  e  i
progetti di cui al comma 1 devono: 
    a) riguardare unita' produttive ubicate  in  una  delle  aree  di
crisi indicate all'art. 2, comma 1. In particolare, ciascun programma
di investimento deve essere da  solo  sufficiente  a  conseguire  gli
obiettivi  previsti  e  riguardare  un'unica  unita'  produttiva,  ad
eccezione dei progetti  per  l'innovazione  dell'organizzazione  che,
qualora presentati in forma congiunta, possono riguardare piu' unita'
produttive; 
    b)  prevedere  spese  ammissibili  complessive  non  inferiori  a
1.500.000,00 euro (unmilionecinquecentomila); 
    c)  essere  avviati  successivamente  alla  presentazione   della
domanda di agevolazioni di cui all'art. 9. A tal  fine  per  data  di
avvio si intende,  la  data  di  inizio  dei  lavori  di  costruzione
relativi  all'investimento  oppure  la   data   del   primo   impegno
giuridicamente vincolante ad ordinare  attrezzature  o  di  qualsiasi
altro impegno che renda irreversibile l'investimento,  a  seconda  di
quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori
preparatori quali la richiesta di  permessi  o  la  realizzazione  di
studi di fattibilita' non sono considerati come avvio.  Nel  caso  di
acquisizioni si intende, invece, il  momento  di  acquisizione  degli
attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito; 
    d) essere realizzati entro 36 mesi  dalla  data  di  delibera  di
concessione delle agevolazioni di cui all'art. 11, comma 1,  pena  la
revoca delle agevolazioni concesse, fermo  restando  la  possibilita'
del Soggetto gestore di concedere una proroga non superiore a 6 mesi,
sulla base di una motivata richiesta  dell'impresa  beneficiaria.  La
data di  ultimazione  del  programma  coincide  con  quella  relativa
all'ultimo titolo di spesa ammissibile ovvero  con  il  completamento
delle  attivita'  previste   per   i   progetti   per   l'innovazione
dell'organizzazione   e   deve   essere   comunicata   dal   soggetto
beneficiario al Soggetto gestore entro 30 giorni dalla data stessa; 
    e) prevedere un programma occupazionale da realizzarsi  entro  12
mesi dalla data  di  ultimazione,  come  comunicata  ai  sensi  della
lettera d), caratterizzato da un incremento degli addetti.  Nei  casi
in cui  l'intervento  e'  disciplinato  da  un  apposito  accordo  di
programma, i programmi occupazionali possono essere diretti,  qualora
previsto dall'accordo stesso, anche al mantenimento del numero  degli
addetti  dell'unita'  produttiva   interessata   dal   programma   di
investimenti, purche' la stessa sia operativa da almeno  un  biennio.
L'accordo di programma puo', inoltre, stabilire criteri  e  procedure
di  premialita'  per  il  conseguimento   di   specifiche   finalita'
occupazionali. 
  9. Ai fini della realizzazione del programma occupazionale  di  cui
al  comma  8,  lettera  e),  i  soggetti  beneficiari  si  impegnano,
nell'ambito del rispettivo fabbisogno di addetti, a procedere, previa
verifica   della    sussistenza    dei    requisiti    professionali,
prioritariamente all'assunzione dei lavoratori residenti nell'area di
crisi che risultino percettori di CIG, ovvero risultino iscritti alle
liste  di  mobilita',  ovvero  risultino  disoccupati  a  seguito  di
procedure di licenziamento collettivo. Nei casi in  cui  l'intervento
e' disciplinato da apposito accordo di programma,  quest'ultimo  puo'
diversamente definire il  bacino  di  riferimento  del  personale  da
rioccupare.