(( Art. 5 
 
 
              Misure in materia di polizia provinciale 
 
  1. In relazione al riordino delle funzioni di cui  all'articolo  1,
comma 85, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e fermo  restando  quanto
previsto dal comma 89 del medesimo articolo relativamente al riordino
delle  funzioni  da  parte  delle  regioni,  per  quanto  di  propria
competenza, nonche' quanto previsto dai commi  2  e  3  del  presente
articolo, il personale appartenente ai Corpi ed ai servizi di polizia
provinciale di cui all'articolo 12 della legge 7 marzo 1986,  n.  65,
transita nei  ruoli  degli  enti  locali  per  lo  svolgimento  delle
funzioni di polizia municipale,  secondo  le  modalita'  e  procedure
definite con il decreto di cui all'articolo 1, comma 423, della legge
23 dicembre 2014, n. 190. 
  2. Gli enti di area vasta e le citta' metropolitane individuano  il
personale di polizia provinciale  necessario  per  l'esercizio  delle
loro  funzioni   fondamentali,   fermo   restando   quanto   previsto
dall'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
  3.  Le  leggi  regionali  riallocano   le   funzioni   di   polizia
amministrativa  locale  e  il  relativo  personale  nell'ambito   dei
processi di riordino delle  funzioni  provinciali  in  attuazione  di
quanto previsto dall'articolo 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014,
n. 56. 
  4. Il personale non individuato  o  non  riallocato,  entro  il  31
ottobre 2015, ai sensi dei commi 2 e  3,  e'  trasferito  ai  comuni,
singoli o associati, con le modalita' di cui al comma 1.  Nelle  more
dell'emanazione del decreto di cui al medesimo comma 1, gli  enti  di
area vasta e le citta' metropolitane  concordano  con  i  comuni  del
territorio,  singoli  o  associati,  le  modalita'   di   avvalimento
immediato  del  personale  da  trasferire  secondo  quanto   previsto
dall'articolo 1, comma 427, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
  5. Il transito del personale di cui al comma 1 nei ruoli degli enti
locali avviene nei limiti della relativa dotazione organica  e  della
programmazione triennale dei fabbisogni di personale, in deroga  alle
vigenti disposizioni in materia di limitazioni  alle  spese  ed  alle
assunzioni di personale, garantendo comunque il rispetto del patto di
stabilita' interno nell'esercizio di riferimento e la  sostenibilita'
di bilancio. Si applica quanto previsto dall'articolo 4, comma 1. 
  6. Fino al completo assorbimento del personale di cui  al  presente
articolo, e' fatto divieto agli enti locali, a pena di nullita' delle
relative  assunzioni,  di  reclutare   personale   con   qualsivoglia
tipologia contrattuale per lo  svolgimento  di  funzioni  di  polizia
locale.  Sono  fatte  salve  le  assunzioni  di  personale  a   tempo
determinato effettuate dopo la data di entrata in vigore del presente
decreto, anche se anteriormente alla data di entrata in vigore  della
relativa legge di conversione, per  lo  svolgimento  di  funzioni  di
polizia locale, esclusivamente per esigenze di carattere strettamente
stagionale e  comunque  per  periodi  non  superiori  a  cinque  mesi
nell'anno solare, non prorogabili. 
  7. Le disposizioni del presente  articolo  sono  applicabili  nelle
regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento  e  di
Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti  e
con le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Per il riferimento al testo del comma  85  dell'art.  1
          della citata legge  n.  56  del  2014,  vedasi  nelle  Note
          all'art. 4. 
              Si riporta il testo vigente dell'art. 12 della legge  7
          marzo 1986,  n.  65  (Legge-quadro  sull'ordinamento  della
          polizia municipale): 
                "Art. 12. Applicazione ad altri enti locali. 
              1. Gli enti  locali  diversi  dai  comuni  svolgono  le
          funzioni di polizia locale di cui sono  titolari,  anche  a
          mezzo  di  appositi  servizi;  a  questi  si  applicano  le
          disposizioni di cui agli articoli 2, 6,  8,  11,  13  e  14
          della presente legge, sostituendo  al  comune  ed  ai  suoi
          organi l'ente locale e gli organi corrispondenti. 
              2. E' altresi' applicabile il  disposto  dell'art.  10,
          comma 2, della presente legge in favore  del  personale  di
          vigilanza, in relazione alle funzioni di cui al  precedente
          art. 5 effettivamente svolte.". 
              Si riporta il testo vigente dei commi 421,  423  e  427
          dell'art. 1 della citata legge n. 190 del 2014: 
                "421.   La   dotazione    organica    delle    citta'
          metropolitane e delle  province  delle  regioni  a  statuto
          ordinario e' stabilita, a decorrere dalla data  di  entrata
          in vigore della presente legge, in misura pari  alla  spesa
          del personale di ruolo alla data di entrata in vigore della
          legge 7 aprile 2014, n. 56, ridotta rispettivamente, tenuto
          conto delle funzioni  attribuite  ai  predetti  enti  dalla
          medesima legge 7 aprile 2014, n. 56, in misura pari al 30 e
          al 50 per cento e in misura pari al 30  per  cento  per  le
          province, con territorio interamente montano  e  confinanti
          con Paesi stranieri, di cui all'art. 1,  comma  3,  secondo
          periodo, della legge 7 aprile 2014,  n.  56.  Entro  trenta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge, i predetti enti  possono  deliberare  una  riduzione
          superiore. Restano fermi i divieti di cui al comma 420  del
          presente articolo. Per le unita' soprannumerarie si applica
          la  disciplina  dei  commi  da  422  a  428  del   presente
          articolo." 
                "423.  Nel   contesto   delle   procedure   e   degli
          osservatori di cui all'accordo previsto dall'art. 1,  comma
          91, della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono determinati, con
          il supporto delle societa' in house  delle  amministrazioni
          centrali  competenti,  piani  di  riassetto  organizzativo,
          economico, finanziario e patrimoniale degli enti di cui  al
          comma 421. In tale contesto  sono,  altresi',  definite  le
          procedure di mobilita' del  personale  interessato,  i  cui
          criteri sono fissati con il  decreto  di  cui  al  comma  2
          dell'art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
          da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata  in
          vigore della presente legge.  Per  accelerare  i  tempi  di
          attuazione e la ricollocazione ottimale del  personale,  in
          relazione al riordino delle funzioni previsto dalla  citata
          legge n. 56 del 2014  e  delle  esigenze  funzionali  delle
          amministrazioni di destinazione, si fa ricorso a  strumenti
          informatici. Il personale destinatario delle  procedure  di
          mobilita'  e'  prioritariamente  ricollocato   secondo   le
          previsioni di cui al comma 424 e in via subordinata con  le
          modalita' di cui al comma 425. Si applica l'art.  1,  comma
          96, lettera a), della legge 7 aprile 2014,  n.  56.  A  tal
          fine e' autorizzata la spesa  di  2  milioni  di  euro  per
          l'anno 2015 e di 3 milioni di euro per l'anno 2016." 
                "427. Nelle more della conclusione delle procedure di
          mobilita' di cui  ai  commi  da  421  a  428,  il  relativo
          personale rimane in servizio presso le citta' metropolitane
          e le province con  possibilita'  di  avvalimento  da  parte
          delle regioni  e  degli  enti  locali  attraverso  apposite
          convenzioni che tengano conto del riordino delle funzioni e
          con oneri a carico dell'ente utilizzatore.  Allo  scopo  di
          consentire  il  regolare  funzionamento  dei  servizi   per
          l'impiego  anche  le  regioni   possono   avvalersi   della
          previsione di cui al comma  429  ricorrendo  altresi',  ove
          necessario,   all'imputazione   ai   programmi    operativi
          regionali cofinanziati  dall'Unione  europea  con  i  fondi
          strutturali,  con  relativa  rendicontazione  di  spesa.  A
          conclusione del processo di ricollocazione di cui ai  commi
          da 421 a 425, le regioni e i comuni, in caso di delega o di
          altre  forme,  anche  convenzionali,  di   affidamento   di
          funzioni agli enti di cui al comma  421  o  ad  altri  enti
          locali,  dispongono  contestualmente   l'assegnazione   del
          relativo personale con oneri a carico dell'ente delegante o
          affidante, previa convenzione con gli enti destinatari.". 
              Per il riferimento al testo del comma  89  dell'art.  1
          della legge n. 56 del 2014, vedasi nelle Note all'art. 4. 
              La  legge  costituzionale  18  ottobre   2001,   n.   3
          (Modifiche  al  titolo  V   della   parte   seconda   della
          Costituzione) e' pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  24
          ottobre 2001, n. 248.