Art. 5 
 
                  Trattamento e sicurezza dei dati 
 
  1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali  e'
il titolare del trattamento dei dati conservati nel RUCI ai sensi  di
quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e  ne
assicura la gestione tecnica e informatica. 
  2. L'utilizzo dei dati e delle informazioni  avviene  nel  rispetto
dei principi vigenti in materia di trattamento dei dati,  di  cui  al
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nel rispetto delle regole
tecniche e di sicurezza di cui all'art. 71, comma 1-bis, del  decreto
legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  e  nell'ambito  della  cornice
tecnico-normativa del Sistema pubblico di  connettivita'  di  cui  al
Capo VIII del codice dell'amministrazione digitale di cui al  decreto
legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni. 
  3. Al fine dell'applicazione delle  disposizioni  sulle  misure  di
sicurezza, in conformita' all'art.  31  del  decreto  legislativo  30
giugno 2003, n. 196, il Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali, adotta le misure atte a ridurre al minimo  i  rischi  di
distruzione o perdita anche accidentali dei dati stessi,  di  accesso
non autorizzato, di trattamento non consentito o  non  conforme  alle
finalita' della raccolta, prevedendo in  particolare  un  sistema  di
gestione degli accessi e di profilazione,  nonche'  la  registrazione
delle operazioni di accesso (log).