Art. 5 Acquisizione dei dati del richiedente la CIE 1. Per il rilascio della CIE, il Comune o il Consolato effettua l'acquisizione delle seguenti informazioni del richiedente: a) elementi biometrici primari; b) elementi biometrici secondari; c) firma autografa nei casi previsti; d) dato relativo all'autorizzazione o meno all'espatrio; e) dato facoltativo relativo alla volonta' di donazione o diniego di organi e/o di tessuti; f) eventuali indirizzi di recapito della CIE o di contatto del richiedente per ricevere comunicazioni inerenti allo stato di avanzamento della pratica di rilascio della CIE. 2. Al termine dell'operazione di acquisizione dei dati di cui al comma 1, il Comune o il Consolato rilascia al richiedente la ricevuta della richiesta della CIE, comprensiva del numero della pratica e della prima parte dei codici PIN/PUK associati alla CIE.