Art. 5 
 
                 Servizi resi disponibili dall'ANPR 
                   alle pubbliche amministrazioni 
 
  1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto  legislativo  30   marzo   2001,   n.   165,   e   successive
modificazioni,  e  gli  organismi  che  erogano   pubblici   servizi,
fruiscono dei servizi di cui all'Allegato D, per  l'espletamento  dei
propri  compiti  istituzionali,   secondo   le   modalita'   indicate
nell'Allegato C. 
  2. L'ANPR rende disponibili all'Istituto nazionale  di  statistica,
mediante  i  servizi  previsti  nell'Allegato  D,  i  dati   di   cui
all'articolo 2, concernenti la popolazione, il movimento naturale e i
trasferimenti  di  residenza,   necessari   alla   produzione   delle
statistiche ufficiali sulla popolazione e sulla dinamica demografica,
nel  rispetto  della  normativa  nazionale   e   della   legislazione
dell'Unione Europea. 
  3. Il Ministero dell'interno - Direzione  Centrale  per  i  Servizi
Demografici verifica i presupposti e le  condizioni  di  legittimita'
dell'accesso ai servizi di cui al presente articolo. 
  4. Il comune, anche mediante le convenzioni previste  dall'articolo
62, comma  3,  del  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  e
successive modificazioni, consente la fruizione dei  dati  anagrafici
della popolazione residente  nel  proprio  territorio,  con  riguardo
altresi'  agli  elenchi  di  cui  all'articolo  34  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  223  del  1989.  La  verifica  dei
presupposti e delle condizioni di legittimita' dell'accesso  ai  dati
e' svolta dal sindaco. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Si riporta il testo dell'art. 1, comma  2,  del  gia'
          citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: 
              «Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione). - 2. Per
          amministrazioni   pubbliche   si   intendono    tutte    le
          amministrazioni dello Stato, ivi compresi  gli  istituti  e
          scuole di ogni ordine e grado e le  istituzioni  educative,
          le aziende ed amministrazioni dello  Stato  ad  ordinamento
          autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni,  le  Comunita'
          montane, e loro consorzi  e  associazioni,  le  istituzioni
          universitarie, gli  Istituti  autonomi  case  popolari,  le
          Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro associazioni, tutti gli enti  pubblici  non  economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          l'Agenzia per la rappresentanza negoziale  delle  pubbliche
          amministrazioni (ARAN) e le Agenzie.». 
              - Per il testo dell'art. 62, comma 3, del  gia'  citato
          decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, vedasi nelle  note
          alle premesse. 
              - Si riporta il testo  dell'art.  34  del  gia'  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989,  n.
          223: 
              «Art.  34   (Rilascio   di   elenchi   degli   iscritti
          nell'anagrafe  della  popolazione  residente  e   di   dati
          anagrafici per fini statistici e di  ricerca).  -  1.  Alle
          amministrazioni  pubbliche   che   ne   facciano   motivata
          richiesta,  per  esclusivo  uso   di   pubblica   utilita',
          l'ufficiale di  anagrafe  rilascia,  anche  periodicamente,
          elenchi degli iscritti  nella  anagrafe  della  popolazione
          residente. 
              2. Ove il comune disponga  di  idonee  apparecchiature,
          l'ufficiale di  anagrafe  rilascia  dati  anagrafici,  resi
          anonimi ed aggregati,  agli  interessati  che  ne  facciano
          richiesta per fini statistici e di ricerca. 
              3. Il comune puo' esigere dai richiedenti  un  rimborso
          spese per il materiale fornito.».