Art. 5 
 
 
Potenziamento  e  proroga   dell'impiego   del   personale   militare
                   appartenente alle Forze armate 
 
  1. Al fine di consentire un maggiore  impiego  di  personale  delle
forze  di  polizia  per  il  contrasto  della   criminalita'   e   la
prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 24, commi 74 e  75,
del  decreto-legge  1°  luglio   2009,   n.   78,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonche'  di  quelli
previsti dall'articolo 3, comma  2,  del  decreto-legge  10  dicembre
2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  febbraio
2014, n.  6,  anche  in  relazione  alle  straordinarie  esigenze  di
sicurezza  connesse  alla  realizzazione  dell'Expo  2015,  il  piano
d'impiego di cui all'articolo 7-bis,  comma  1,  terzo  periodo,  del
decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 luglio 2008,  n.  125,  limitatamente  ai  servizi  di
vigilanza a siti ed obiettivi sensibili, puo' essere  prorogato  fino
al 30 giugno 2015, e il relativo contingente pari a 3.000  unita'  e'
incrementato  di  1.800  unita',  in  relazione  alle   straordinarie
esigenze di prevenzione e contrasto del terrorismo. Per  le  esigenze
previste dal citato articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 136 del
2013, il piano di impiego dell'originario contingente di 3.000 unita'
puo'  essere  ulteriormente  prorogato  fino  al  31  dicembre  2015,
limitatamente a  un  contingente  non  superiore  a  200  unita'.  Si
applicano le disposizioni di cui al citato articolo 7-bis, commi 1, 2
e 3, del  decreto-legge  n.  92  del  2008.  L'impiego  dei  predetti
contingenti e' consentito nei limiti della spesa autorizzata ai sensi
del comma 2. 
  2. Ai fini dell'attuazione del comma 1 e' autorizzata la  spesa  di
29.661.258,00 di euro per l'anno 2015 con specifica  destinazione  di
28.861.258,00 di euro per il personale di cui al comma 74  e  di  0,8
milioni di euro per il personale di cui al comma 75 dell'articolo  24
del  decreto-legge  1°  luglio   2009,   n.   78,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Al  relativo  onere
si provvede, quanto a  euro  14.830.629,00,  mediante  corrispondente
riduzione della dotazione del Fondo nazionale per le  politiche  e  i
servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30
dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
febbraio 1990,  n.  39,  e,  quanto  a  euro  14.830.629,00  mediante
corrispondente riduzione delle spese rimodulabili di cui all'articolo
21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196,  dello
stato  di  previsione  del  Ministero  della  difesa.   Il   Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  3. Limitatamente alle esigenze di sicurezza del sito ove si  svolge
l'evento Expo 2015, e' altresi' autorizzato l'impiego, con le  stesse
modalita' di cui al comma 1,  di  un  ulteriore  contingente  di  600
unita' di militari delle Forze  Armate  dal  15  aprile  2015  al  1°
novembre 2015. Alla copertura dei relativi oneri, pari a 7.243.189,00
di  euro,  per  l'anno  2015,  si  provvede  mediante  due   appositi
versamenti, di pari importo, all'entrata del bilancio dello Stato, da
effettuarsi, nell'ambito delle  risorse  finalizzate  all'evento,  da
parte della societa' Expo, rispettivamente, entro il 30 aprile 2015 e
il 30 giugno 2015, per la  successiva  riassegnazione  ai  pertinenti
capitoli dello stato di previsione del  Ministero  della  difesa.  Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.