Art. 5 
 
 
                           Liceo artistico 
 
  1. La prova di cui all'articolo 1 consiste nella elaborazione di un
progetto, relativo allo specifico indirizzo del Liceo artistico,  che
tiene conto della dimensione pratica e laboratoriale delle discipline
coinvolte. Il progetto e' sviluppato secondo le fasi di: 
  a) analisi e rielaborazione delle fonti rispetto alla traccia; 
  b) schizzi preliminari e bozzetti (ogni candidato  ha  facolta'  di
utilizzare le esperienze espressive acquisite,  facendo  emergere  le
attitudini personali nell'autonomia creativa); 
  c) restituzione tecno-grafica coerente con il progetto; 
  d) realizzazione di modello o prototipo di una parte  significativa
del progetto; 
  e) relazione illustrativa dettagliata sulle scelte di progetto. 
  2. Le modalita' operative consistono in opzioni tecniche  a  scelta
del  candidato  in  relazione  al  tema  previsto   dallo   specifico
indirizzo. 
  3. La durata massima della prova e' di tre giorni, per sei  ore  al
giorno.