Art. 5 
 
          Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo 
     26 marzo 2001, n. 151, in materia di congedo di paternita' 
 
  1. All'articolo 28 del decreto legislativo 26 marzo 2001,  n.  151,
sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
  «1-bis. Le disposizioni di cui  al  comma  1,  si  applicano  anche
qualora  la   madre   sia   lavoratrice   autonoma   avente   diritto
all'indennita' di cui all'articolo 66». 
  1-ter.  L'indennita'  di  cui  all'articolo  66  spetta  al   padre
lavoratore autonomo, previa domanda all'INPS, per tutta la durata del
congedo di maternita' o per la parte  residua  che  sarebbe  spettata
alla lavoratrice in caso di morte o di grave infermita'  della  madre
ovvero di abbandono, nonche' in caso  di  affidamento  esclusivo  del
bambino al padre»; 
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Il padre lavoratore che intende avvalersi del diritto di cui ai
commi 1 e 1-bis  presenta  al  datore  di  lavoro  la  certificazione
relativa alle condizioni ivi previste. In caso di abbandono, il padre
lavoratore ne rende  dichiarazione  ai  sensi  dell'articolo  47  del
decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,  n.  445.
L'INPS provvede d'ufficio agli accertamenti amministrativi  necessari
all'erogazione dell'indennita' di cui al comma 1-ter, con le  risorse
umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.». 
 
          Note all'art. 5: 
              - Si riporta l'art. 28 del citato  decreto  legislativo
          n. 151 del 2001, come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 28 (Congedo  di  paternita')  (legge  9  dicembre
          1977, n. 903, art. 6-bis, commi 1  e  2).  -  1.  Il  padre
          lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta  la
          durata del congedo di maternita' o per la parte residua che
          sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di  morte  o  di
          grave infermita' della madre ovvero di  abbandono,  nonche'
          in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre. 
              1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, si  applicano
          anche qualora la  madre  sia  lavoratrice  autonoma  avente
          diritto all'indennita' di cui all'art. 66. 
              1-ter. L'indennita' di cui all'art. 66 spetta al  padre
          lavoratore autonomo, previa domanda all'INPS, per tutta  la
          durata del congedo di maternita' o per la parte residua che
          sarebbe spettata alla lavoratrice in caso  di  morte  o  di
          grave infermita' della madre ovvero di  abbandono,  nonche'
          in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre. 
              2.  Il  padre  lavoratore  che  intende  avvalersi  del
          diritto di cui ai commi 1 e 1-bis  presenta  al  datore  di
          lavoro  la  certificazione  relativa  alle  condizioni  ivi
          previste. In caso di  abbandono,  il  padre  lavoratore  ne
          rende dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445.
          L'INPS provvede d'ufficio agli accertamenti  amministrativi
          necessari all'erogazione dell'indennita' di  cui  al  comma
          1-ter, con le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie
          previste a legislazione vigente.». 
              -  Per  il  testo  dell'art.  26  del  citato   decreto
          legislativo n. 151 del 2001, si vedano le note all'art. 4.