Art. 5 Funzioni del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, oltre alle funzioni previste dal presente decreto legislativo in merito a valutazioni e controlli, esercita funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di controllo dei pericoli di incidenti rilevanti e provvede allo scambio di informazioni con la Commissione europea e gli Stati membri dell'Unione europea, sulla base delle informazioni fornite dalle autorita' competenti. 2. Al fine dello scambio di informazioni nell'ambito dell'Unione europea il Ministero: a) in caso di applicazione dell'esenzione dall'obbligo di predisposizione del piano di emergenza esterna di cui all'articolo 21, comma 11, in uno stabilimento vicino al territorio di un altro Stato membro, informa tempestivamente lo Stato interessato della decisione motivata di non predisporre il piano di emergenza esterna, a causa della impossibilita' di generare alcun pericolo di incidente rilevante al di fuori dei confini dello stabilimento medesimo; b) qualora un altro Stato membro possa subire gli effetti transfrontalieri di un incidente rilevante, verificatosi in uno degli stabilimenti di soglia superiore, mette a disposizione di tale Stato informazioni sufficienti ad applicare, se del caso, le pertinenti disposizioni degli articoli 21, 22 e 23; c) informa tempestivamente la Commissione europea sugli incidenti rilevanti verificatisi sul territorio nazionale e che rispondano ai criteri riportati all'allegato 6, con le modalita' di cui all'articolo 26; d) entro il 30 settembre 2019, e successivamente ogni quattro anni, presenta alla Commissione europea una relazione quadriennale sull'attuazione della direttiva 2012/18/UE con le modalita' stabilite dalla Commissione stessa ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 5, della direttiva 2012/18/UE; e) comunica alla Commissione europea il nome e la ragione sociale del gestore, l'indirizzo degli stabilimenti soggetti all'articolo 2, comma 1, nonche' informazioni sulle attivita' dei suddetti stabilimenti con le modalita' stabilite dalla Commissione stessa ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 5, della direttiva 2012/18/UE. 3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare coordina ed indirizza la predisposizione e l'aggiornamento, da parte dell'ISPRA, dell'inventario degli stabilimenti suscettibili di causare incidenti rilevanti e degli esiti di valutazione dei rapporti di sicurezza e delle ispezioni. L'inventario e' utilizzato anche al fine della trasmissione delle notifiche da parte dei gestori e dello scambio delle informazioni tra le amministrazioni competenti. 4. Le autorita' competenti rendono disponibili, per via telematica, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le informazioni necessarie per le comunicazioni di cui al comma 2.
Note all'art. 5: - Per i riferimenti normativi della direttiva 2012/18/UE, si veda nelle note alle premesse.