Art. 5 
 
Criteri  per  la  redazione  dei  conti  del  bilancio  (articoli  4,
  paragrafo 4, 6, paragrafo 1, lettere a), b), c), d),  e),  f),  g),
  h), paragrafo 2, e 9, paragrafo 1, della direttiva 2013/34/UE) 
 
  1. Le voci, le sottovoci e i relativi dettagli informativi previsti
dagli schemi di stato patrimoniale e di conto economico costituiscono
i conti del bilancio, che sono redatti dagli  intermediari  non  IFRS
secondo le disposizioni del  presente  decreto  e  gli  atti  di  cui
all'articolo 43. 
  2. Le modalita' di tenuta  del  sistema  contabile  adottate  dagli
intermediari non IFRS devono consentire il raccordo con i  conti  del
bilancio. 
  3. I criteri per la redazione dei conti del  bilancio  non  possono
essere modificati da un esercizio all'altro. In casi eccezionali sono
ammesse deroghe a tale  principio,  purche'  nella  nota  integrativa
siano spiegati i  motivi  della  deroga  e  la  sua  influenza  sulla
rappresentazione della situazione patrimoniale, di quella finanziaria
e del risultato economico. 
  4. Gli atti di cui all'articolo 43  disciplinano  le  modalita'  di
applicazione del principio  della  prevalenza  della  sostanza  sulla
forma e possono stabilire che i  conti  del  bilancio  siano  redatti
privilegiando,  ove  possibile,  il  momento  del  regolamento  delle
operazioni su quello della contrattazione. 
  5. Sono  vietati  compensi  di  partite.  Fanno  eccezione  a  tale
principio i casi espressamente previsti dal presente decreto e quelli
disciplinati  dagli  atti  di   cui   all'articolo   43   quando   la
compensazione sia un aspetto caratteristico dell'operazione oppure si
tratti di operazioni di copertura. 
  6. La situazione dei conti alla  data  di  apertura  dell'esercizio
corrisponde  a  quella  confluita  nel  bilancio  approvato  relativo
all'esercizio precedente. 
  7. Il bilancio e' redatto in unita' euro, senza cifre decimali,  ad
eccezione della nota integrativa che puo' essere redatta in  migliaia
di euro. Gli atti di cui all'articolo 43 possono imporre che la  nota
integrativa sia redatta in migliaia di euro. E' ammessa la tenuta  di
una contabilita' plurimonetaria. 
  8. La rilevazione dei proventi e degli oneri avviene  nel  rispetto
del   principio   di   competenza,   indipendentemente   dalla   data
dell'incasso e  del  pagamento,  e  del  principio  di  prudenza.  E'
privilegiato quest'ultimo principio, purche' non vi sia formazione di
riserve non esplicite.