Art. 5 
 
                              Domicilio 
 
  1. Salvo quanto previsto al comma 2, l'obbligo di  comunicare  alla
questura il proprio domicilio o residenza e' assolto dal  richiedente
tramite  dichiarazione  da  riportare  nella  domanda  di  protezione
internazionale. Ogni eventuale successivo mutamento del  domicilio  o
residenza e' comunicato dal richiedente alla medesima questura e alla
questura competente per il nuovo domicilio o residenza  ai  fini  del
rinnovo del permesso di soggiorno di cui all'articolo 4, comma 1. 
  2. Per il richiedente trattenuto o accolto nei centri  o  strutture
di  cui  agli  articoli  6,  9,  11  e  14,  l'indirizzo  del  centro
costituisce  il  luogo  di  domicilio  valevole  agli  effetti  della
notifica e delle comunicazioni degli atti relativi al procedimento di
esame della  domanda,  nonche'  di  ogni  altro  atto  relativo  alle
procedure di trattenimento  o  di  accoglienza  di  cui  al  presente
decreto. L'indirizzo del centro ovvero il diverso domicilio di cui al
comma 1 e' comunicato dalla questura alla Commissione territoriale. 
  3. Per il richiedente accolto nei centri o strutture  di  cui  agli
articoli 9, 11 e 14,  a  cui  e'  stato  rilasciato  il  permesso  di
soggiorno di cui all'articolo 4, comma 1, ovvero la ricevuta  di  cui
all'articolo 4, comma 3, il centro o la struttura  rappresenta  luogo
di dimora abituale ai fini della iscrizione anagrafica ai  sensi  del
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio  1989,  n.  223,  e
dell'articolo 6, comma 7, del decreto legislativo 25 luglio 1998,  n.
286. 
  4. Il prefetto competente in base al luogo di  presentazione  della
domanda  ovvero  alla  sede  della  struttura  di  accoglienza   puo'
stabilire, con atto scritto e motivato, comunicato al richiedente con
le modalita' di cui all'articolo 6, comma 5, un luogo di residenza  o
un'area geografica ove il richiedente puo' circolare. 
  5.  Ai  fini  dell'applicazione  nei  confronti   del   richiedente
protezione internazionale dell'articolo 284 del codice  di  procedura
penale e degli articoli 47-ter, 47-quater e 47-quinquies della  legge
26 luglio 1975,  n.  354,  e  successive  modificazioni,  l'autorita'
giudiziaria valuta preliminarmente, sentito  il  prefetto  competente
per territorio, l'idoneita' a tal fine dei centri e  delle  strutture
di cui agli articoli 6, 9 e 14. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 30  maggio
          1989, n. 223 recante: "Approvazione del  nuovo  regolamento
          anagrafico della popolazione residente" e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 8 giugno 1989, n. 132. 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  6,  comma  7  del
          decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Per la  rubrica
          v. note alle premesse). 
              "7.  Le  iscrizioni  e  variazioni  anagrafiche   dello
          straniero regolarmente soggiornante  sono  effettuate  alle
          medesime condizioni dei cittadini italiani con le modalita'
          previste dal regolamento di attuazione.  In  ogni  caso  la
          dimora dello straniero si considera abituale anche in  caso
          di documentata ospitalita' da piu' di tre  mesi  presso  un
          centro   di   accoglienza.   Dell'avvenuta   iscrizione   o
          variazione  l'ufficio  da'  comunicazione   alla   questura
          territorialmente competente.". 
              - Si riporta il testo integrale dell'articolo  284  del
          Codice di Procedura Penale: 
              "Art.  284  (Arresti  domiciliari).   -   1.   Con   il
          provvedimento  che  dispone  gli  arresti  domiciliari,  il
          giudice prescrive all'imputato di  non  allontanarsi  dalla
          propria abitazione o  da  altro  luogo  di  privata  dimora
          ovvero da un luogo pubblico di cura o di assistenza ovvero,
          ove istituita, da una casa famiglia protetta. 
              1-bis.  Il  giudice  dispone  il  luogo  degli  arresti
          domiciliari in modo da assicurare comunque  le  prioritarie
          esigenze di tutela della persona offesa dal reato. 
              2. Quando e' necessario, il  giudice  impone  limiti  o
          divieti  alla  facolta'  dell'imputato  di  comunicare  con
          persone diverse da quelle che con lui coabitano  o  che  lo
          assistono. 
              3. Se l'imputato non puo'  altrimenti  provvedere  alle
          sue  indispensabili  esigenze  di  vita  ovvero  versa   in
          situazione  di  assoluta   indigenza,   il   giudice   puo'
          autorizzarlo ad assentarsi nel  corso  della  giornata  dal
          luogo di arresto per il tempo strettamente  necessario  per
          provvedere alle suddette esigenze ovvero per esercitare una
          attivita' lavorativa. 
              4. Il pubblico  ministero  o  la  polizia  giudiziaria,
          anche di propria iniziativa, possono  controllare  in  ogni
          momento    l'osservanza    delle    prescrizioni    imposte
          all'imputato. 
              5. L'imputato agli arresti domiciliari si considera  in
          stato di custodia cautelare [c.p.p. 285]. 
              5-bis.  Non  possono  essere,  comunque,  concessi  gli
          arresti domiciliari a chi sia stato condannato per il reato
          di evasione nei cinque anni  precedenti  al  fatto  per  il
          quale si procede, salvo che il giudice ritenga, sulla  base
          di specifici elementi, che il fatto sia di lieve entita'  e
          che le esigenze cautelari possano  essere  soddisfatte  con
          tale misura. A tale fine il giudice assume nelle forme piu'
          rapide le relative notizie.". 
              - Si riporta il testo degli articoli 47-ter,  47-quater
          e 47-quinquies della legge 26 luglio 1975, n. 354  recante:
          "Norme sull'ordinamento penitenziario  e  sulla  esecuzione
          delle misure  privative  e  limitative  della  liberta'"  e
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1975, n.  212,
          S.O.: 
              Articolo 47-ter (Detenzione domiciliare). - 01. La pena
          della reclusione  per  qualunque  reato,  ad  eccezione  di
          quelli previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione
          I, e dagli articoli 609-bis, 609-quater  e  609-octies  del
          codice penale, dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di
          procedura  penale  e  dall'articolo  4-bis  della  presente
          legge, puo' essere espiata nella propria  abitazione  o  in
          altro luogo pubblico di cura,  assistenza  ed  accoglienza,
          quando trattasi di  persona  che,  al  momento  dell'inizio
          dell'esecuzione della pena, o dopo l'inizio  della  stessa,
          abbia compiuto i settanta anni  di  eta'  purche'  non  sia
          stato dichiarato delinquente abituale, professionale o  per
          tendenza ne' sia stato mai condannato con  l'aggravante  di
          cui all'articolo 99 del codice penale. 
              1. La pena della reclusione  non  superiore  a  quattro
          anni, anche se costituente parte residua di  maggior  pena,
          nonche' la pena dell'arresto, possono essere espiate  nella
          propria abitazione o  in  altro  luogo  di  privata  dimora
          ovvero in luogo pubblico di cura, assistenza o  accoglienza
          ovvero, nell'ipotesi  di  cui  alla  lettera  a),  in  case
          famiglia protette, quando trattasi di: 
                a) donna incinta o madre di prole di  eta'  inferiore
          ad anni dieci con lei convivente; 
                b) padre, esercente la potesta',  di  prole  di  eta'
          inferiore ad anni dieci con lui convivente, quando la madre
          sia deceduta o altrimenti assolutamente  impossibilitata  a
          dare assistenza alla prole; 
                c) persona in condizioni  di  salute  particolarmente
          gravi, che  richiedano  costanti  contatti  con  i  presidi
          sanitari territoriali; 
                d) persona di eta'  superiore  a  sessanta  anni,  se
          inabile anche parzialmente; 
                e) persona minore  di  anni  ventuno  per  comprovate
          esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia. 
              [1.1. Al condannato, al quale sia  stata  applicata  la
          recidiva prevista dall'  articolo  99,  quarto  comma,  del
          codice  penale,  puo'   essere   concessa   la   detenzione
          domiciliare  se  la  pena  detentiva  inflitta,  anche   se
          costituente parte residua di maggior pena, non  supera  tre
          anni.] 
              1-bis. La detenzione domiciliare puo' essere  applicata
          per l'espiazione della pena detentiva  inflitta  in  misura
          non superiore  a  due  anni,  anche  se  costituente  parte
          residua di maggior pena, indipendentemente dalle condizioni
          di cui al comma 1 quando non ricorrono  i  presupposti  per
          l'affidamento in prova al servizio  sociale  e  sempre  che
          tale misura sia  idonea  ad  evitare  il  pericolo  che  il
          condannato commetta altri reati. La  presente  disposizione
          non  si  applica  ai  condannati  per  i   reati   di   cui
          all'articolo 4-bis. 
              1-ter.  Quando  potrebbe  essere  disposto  il   rinvio
          obbligatorio o facoltativo della esecuzione della  pena  ai
          sensi degli articoli  146  e  147  del  codice  penale,  il
          tribunale di sorveglianza,  anche  se  la  pena  supera  il
          limite di cui al comma 1,  puo'  disporre  la  applicazione
          della detenzione  domiciliare,  stabilendo  un  termine  di
          durata  di  tale  applicazione,  termine  che  puo'  essere
          prorogato. L'esecuzione  della  pena  prosegue  durante  la
          esecuzione della detenzione domiciliare. 
              1-quater. L'istanza di  applicazione  della  detenzione
          domiciliare  e'  rivolta,  dopo   che   ha   avuto   inizio
          l'esecuzione  della  pena,  al  tribunale  di  sorveglianza
          competente in relazione al luogo di esecuzione. Nei casi in
          cui vi sia un grave pregiudizio derivante dalla protrazione
          dello  stato  di  detenzione,   l'istanza   di   detenzione
          domiciliare di cui ai precedenti commi 01, 1, 1-bis e 1-ter
          e' rivolta al magistrato di sorveglianza che puo'  disporre
          l'applicazione provvisoria della misura. Si  applicano,  in
          quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 47,
          comma 4. 
              [2. La detenzione domiciliare non puo' essere  concessa
          quando  e'  accertata  l'attualita'  di  collegamenti   del
          condannato con la criminalita' organizzata o di una  scelta
          di criminalita'.] 
              [3. Se la condanna  di  cui  al  comma  1  deve  essere
          eseguita nei confronti di persona che trovasi in  stato  di
          liberta' o ha trascorso la custodia cautelare, o  la  parte
          terminale di essa, in regime  di  arresti  domiciliari,  si
          applica la procedura di cui al comma 4 dell'articolo 47.] 
              4.  Il  tribunale  di  sorveglianza,  nel  disporre  la
          detenzione  domiciliare,  ne  fissa  le  modalita'  secondo
          quanto stabilito dal secondo comma  dell'articolo  284  del
          codice di procedura penale. Determina e impartisce altresi'
          le disposizioni per gli interventi  del  servizio  sociale.
          Tali prescrizioni e disposizioni possono essere  modificate
          dal magistrato di sorveglianza competente per il  luogo  in
          cui si svolge la detenzione domiciliare. 
              [4-bis.  Nel  disporre  la  detenzione  domiciliare  il
          tribunale di sorveglianza, quando  ne  abbia  accertato  la
          disponibilita'  da  parte  delle  autorita'   preposte   al
          controllo,  puo'  prevedere  modalita'  di   verifica   per
          l'osservanza  delle  prescrizioni  imposte  anche  mediante
          mezzi elettronici o altri strumenti tecnici.  Si  applicano
          le disposizioni di cui all'articolo 275-bis del  codice  di
          procedura penale.] 
              5. Il condannato nei confronti del quale e' disposta la
          detenzione  domiciliare  non  e'   sottoposto   al   regime
          penitenziario previsto dalla presente legge e dal  relativo
          regolamento   di    esecuzione.    Nessun    onere    grava
          sull'amministrazione penitenziaria per il mantenimento,  la
          cura e l'assistenza medica del condannato  che  trovasi  in
          detenzione domiciliare. 
              6.  La  detenzione  domiciliare  e'  revocata   se   il
          comportamento del soggetto, contrario  alla  legge  o  alle
          prescrizioni   dettate,   appare   incompatibile   con   la
          prosecuzione delle misure. 
              7.  Deve  essere  inoltre  revocata  quando  vengono  a
          cessare le condizioni previste nei commi 1 e 1-bis. 
              8. Il condannato che, essendo in  stato  di  detenzione
          nella propria abitazione o in un altro dei luoghi  indicati
          nel comma 1, se ne allontana, e' punito ai sensi  dell'art.
          385  del  codice  penale.  Si   applica   la   disposizione
          dell'ultimo comma dello stesso articolo. 
              9. La condanna per il delitto di cui al comma 8,  salvo
          che il fatto non sia di lieve entita',  importa  la  revoca
          del beneficio. 
              9-bis. Se la misura di cui al comma 1-bis  e'  revocata
          ai sensi dei commi precedenti  la  pena  residua  non  puo'
          essere sostituita con altra misura. 
              Articolo 47-quater (Misure alternative alla  detenzione
          nei confronti dei soggetti affetti da AIDS conclamata o  da
          grave deficienza immunitaria).  -  1.  Le  misure  previste
          dagli articoli 47 e 47-ter possono essere applicate,  anche
          oltre  i  limiti  di  pena   ivi   previsti,   su   istanza
          dell'interessato o del  suo  difensore,  nei  confronti  di
          coloro che sono affetti  da  AIDS  conclamata  o  da  grave
          deficienza immunitaria  accertate  ai  sensi  dell'articolo
          286-bis, comma 2, del codice  di  procedura  penale  e  che
          hanno in corso o intendono intraprendere  un  programma  di
          cura e assistenza presso le unita'  operative  di  malattie
          infettive  ospedaliere  ed  universitarie  o  altre  unita'
          operative  prevalentemente  impegnate   secondo   i   piani
          regionali nell'assistenza ai casi di AIDS. 
              2. L'istanza di cui al comma 1 deve essere corredata da
          certificazione del servizio sanitario pubblico competente o
          del  servizio  sanitario  penitenziario,  che  attesti   la
          sussistenza delle condizioni di salute ivi  indicate  e  la
          concreta attuabilita' del programma di cura  e  assistenza,
          in corso o da effettuare, presso  le  unita'  operative  di
          malattie infettive ospedaliere  ed  universitarie  o  altre
          unita' operative prevalentemente impegnate secondo i  piani
          regionali nell'assistenza ai casi di AIDS. 
              3. Le prescrizioni da impartire per l'esecuzione  della
          misura alternativa devono contenere anche  quelle  relative
          alle modalita' di esecuzione del programma. 
              4.  In  caso  di  applicazione   della   misura   della
          detenzione domiciliare, i centri di  servizio  sociale  per
          adulti svolgono l'attivita' di sostegno e  controllo  circa
          l'attuazione del programma. 
              5. Nei casi previsti dal comma 1, il giudice  puo'  non
          applicare la misura alternativa qualora l'interessato abbia
          gia' fruito di analoga misura e questa sia  stata  revocata
          da meno di un anno. 
              6. Il  giudice  puo'  revocare  la  misura  alternativa
          disposta ai sensi del comma 1 qualora il  soggetto  risulti
          imputato o sia stato sottoposto a misura cautelare per  uno
          dei  delitti  previsti  dall'articolo  380  del  codice  di
          procedura   penale,   relativamente   a   fatti    commessi
          successivamente alla concessione del beneficio. 
              7. Il giudice, quando non applica o  quando  revoca  la
          misura alternativa per uno dei motivi di cui ai commi  5  e
          6, ordina che il soggetto sia detenuto presso  un  istituto
          carcerario dotato di  reparto  attrezzato  per  la  cura  e
          l'assistenza necessarie. 
              8. Per quanto non diversamente stabilito  dal  presente
          articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 47-ter. 
              9. Ai fini del presente  articolo  non  si  applica  il
          divieto di concessione dei benefici previsto  dall'articolo
          4-bis, fermi restando gli accertamenti previsti  dai  commi
          2, 2-bis e 3 dello stesso articolo. 
              10. Le disposizioni del presente articolo si  applicano
          anche alle persone internate. 
              Articolo    47-quinquies    (Detenzione     domiciliare
          speciale). - 1. Quando non ricorrono le condizioni  di  cui
          all'articolo 47-ter, le condannate madri di prole  di  eta'
          non superiore ad anni dieci, se non  sussiste  un  concreto
          pericolo di commissione di ulteriori delitti e se vi e'  la
          possibilita' di ripristinare la  convivenza  con  i  figli,
          possono essere ammesse ad espiare  la  pena  nella  propria
          abitazione, o in altro luogo di privata dimora,  ovvero  in
          luogo  di  cura,  assistenza  o  accoglienza,  al  fine  di
          provvedere alla cura e  alla  assistenza  dei  figli,  dopo
          l'espiazione di almeno un  terzo  della  pena  ovvero  dopo
          l'espiazione di almeno quindici anni nel caso  di  condanna
          all'ergastolo, secondo le modalita' di cui al comma 1-bis. 
              1-bis. Salvo che nei confronti delle  madri  condannate
          per  taluno  dei  delitti  indicati  nell'articolo   4-bis,
          l'espiazione di almeno un terzo  della  pena  o  di  almeno
          quindici anni, prevista dal comma 1 del presente  articolo,
          puo' avvenire presso un istituto a custodia  attenuata  per
          detenute madri ovvero, se non sussiste un concreto pericolo
          di commissione  di  ulteriori  delitti  o  di  fuga,  nella
          propria abitazione, o in altro  luogo  di  privata  dimora,
          ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza, al  fine
          di provvedere alla cura e all'assistenza dei figli. In caso
          di  impossibilita'  di  espiare  la  pena   nella   propria
          abitazione o in altro luogo di privata  dimora,  la  stessa
          puo' essere  espiata  nelle  case  famiglia  protette,  ove
          istituite. 
              2. Per la condannata nei cui confronti e'  disposta  la
          detenzione  domiciliare  speciale,   nessun   onere   grava
          sull'amministrazione penitenziaria per il mantenimento,  la
          cura e l'assistenza medica della condannata che si trovi in
          detenzione domiciliare speciale. 
              3.  Il  tribunale  di  sorveglianza,  nel  disporre  la
          detenzione domiciliare  speciale,  fissa  le  modalita'  di
          attuazione, secondo  quanto  stabilito  dall'articolo  284,
          comma 2, del codice di procedura penale, precisa il periodo
          di tempo che la persona puo'  trascorrere  all'esterno  del
          proprio domicilio,  detta  le  prescrizioni  relative  agli
          interventi  del  servizio  sociale.  Tali  prescrizioni   e
          disposizioni possono essere modificate  dal  magistrato  di
          sorveglianza competente per il luogo in cui  si  svolge  la
          misura. Si applica l'articolo 284, comma 4, del  codice  di
          procedura penale. 
              4. All'atto della scarcerazione e' redatto  verbale  in
          cui sono dettate  le  prescrizioni  che  il  soggetto  deve
          seguire nei rapporti con il servizio sociale. 
              5.  Il  servizio  sociale  controlla  la  condotta  del
          soggetto  e  lo  aiuta  a  superare   le   difficolta'   di
          adattamento  alla  vita  sociale,   anche   mettendosi   in
          relazione con la sua famiglia e con gli altri suoi ambienti
          di  vita;  riferisce  periodicamente   al   magistrato   di
          sorveglianza sul comportamento del soggetto. 
              6. La detenzione domiciliare speciale e' revocata se il
          comportamento del soggetto, contrario  alla  legge  o  alle
          prescrizioni   dettate,   appare   incompatibile   con   la
          prosecuzione della misura. 
              7.  La  detenzione  domiciliare  speciale  puo'  essere
          concessa, alle stesse condizioni  previste  per  la  madre,
          anche  al  padre  detenuto,  se  la  madre  e'  deceduta  o
          impossibilitata e non vi e' modo di affidare  la  prole  ad
          altri che al padre. 
              8. Al compimento del decimo anno di eta' del figlio, su
          domanda  del  soggetto   gia'   ammesso   alla   detenzione
          domiciliare speciale, il tribunale di sorveglianza puo': 
                a) disporre la proroga del beneficio, se ricorrono  i
          requisiti per  l'applicazione  della  semiliberta'  di  cui
          all'articolo 50, commi 2, 3 e 5; 
                b) disporre l'ammissione  all'assistenza  all'esterno
          dei figli minori di cui all'articolo 21-bis,  tenuto  conto
          del comportamento dell'interessato nel corso della  misura,
          desunto dalle relazioni redatte dal  servizio  sociale,  ai
          sensi del comma 5, nonche'  della  durata  della  misura  e
          dell'entita' della pena residua.