Art. 5 
 
                        Incarichi collegiali 
 
  1.  Quando  l'incarico  e'  stato  conferito  ad  un  collegio   di
amministratori il compenso  globale  e'  determinato  aumentando,  in
misura non superiore al 70 per cento,  quello  spettante  al  singolo
amministratore a norma degli articoli 3 e 4. 
  2. In ogni caso, l'aumento o la diminuzione di cui all'articolo  4,
commi 1 e 2, sono applicati sul compenso  spettante  ad  uno  o  piu'
componenti del collegio, quando risulta che le  circostanze  previste
dal predetto articolo sono a questi ultimi esclusivamente riferibili.