Art. 5 
 
 
                               Segreto 
 
  1. Tutte le notizie, le informazioni e i  dati  in  possesso  della
Banca d'Italia in ragione della sua  attivita'  di  risoluzione  sono
coperti da segreto d'ufficio  anche  nei  confronti  delle  pubbliche
amministrazioni, ad eccezione del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze nell'esercizio delle funzioni previste dal presente  decreto.
Il segreto non puo' essere opposto all'autorita'  giudiziaria  quando
le informazioni richieste  siano  necessarie  per  le  indagini  o  i
procedimenti relativi a violazioni sanzionate penalmente. 
  2. I dipendenti della Banca d'Italia  sono  vincolati  dal  segreto
d'ufficio. Nell'esercizio delle funzioni di  risoluzione,  essi  sono
pubblici ufficiali e hanno l'obbligo di  riferire  esclusivamente  al
Direttorio le irregolarita'  constatate,  anche  quando  assumono  la
veste di reati. 
  3. Sono altresi'  coperti  da  segreto  d'ufficio  le  notizie,  le
informazioni e i dati di cui vengono a conoscenza  o  in  possesso  i
seguenti soggetti in ragione dell'attivita' svolta in relazione  alle
funzioni disciplinate dal presente decreto: 
    a)  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  nonche'   il
personale del Ministero dell'economia e delle finanze; 
    b)  la  Consob,  la  COVIP,  l'IVASS  e   ogni   altra   pubblica
amministrazione  o  autorita'  coinvolta  nella  risoluzione,   fermo
restando l'articolo 6, commi 1 e 2; 
    c) i commissari speciali di cui all'articolo 37; 
  4. Sono obbligati al segreto con riferimento alle informazioni e  i
dati acquisiti nell'ambito di attivita'  svolte  in  connessione  con
l'espletamento di compiti disciplinati dal presente decreto: 
    a)   coloro   che   sono   stati   contattati,   direttamente   o
indirettamente,  dalla  Banca  d'Italia  in  qualita'  di  potenziali
acquirenti  nell'ambito   di   una   risoluzione,   indipendentemente
dall'esito del contatto o  della  sollecitazione,  i  componenti  dei
relativi organi e coloro che prestano la loro attivita' per essi; 
    b) i soggetti  direttamente  o  indirettamente  incaricati  dalla
Banca  d'Italia  dello  svolgimento  di  funzioni  disciplinate   dal
presente decreto, i componenti  dei  relativi  organi  e  coloro  che
prestano la loro attivita' per essi; 
    c) i  componenti  degli  organi  dei  soggetti  presso  cui  sono
istituiti i fondi di  risoluzione  e  coloro  che  prestano  la  loro
attivita' per questi ultimi; 
    d) un ente-ponte o una societa' veicolo  per  la  gestione  delle
attivita' istituiti ai sensi del presente decreto, nella persona  dei
propri rappresentanti, nonche' i componenti  dei  relativi  organi  e
coloro che prestano la loro attivita' per essi; 
    e) i sistemi  di  garanzia  dei  depositanti,  i  componenti  dei
relativi organi e coloro che prestano la propria attivita' per essi; 
    f) i sistemi di indennizzo degli investitori,  i  componenti  dei
relativi organi e coloro che prestano la propria attivita' per essi. 
  5. La Banca d'Italia e i soggetti di cui al comma 3, lettere  a)  e
b), e di cui al comma 4, adottano adeguati presidi per assicurare  il
rispetto del segreto da parte delle persone coinvolte  nell'esercizio
di attivita' connesse alla risoluzione e  per  valutare  i  possibili
effetti in caso di violazione del segreto. 
  6. Quando necessario  per  pianificare  o  attuare  una  misura  di
risoluzione, in deroga a quanto previsto dai commi 1, 3 e 4: 
    a) la Banca d'Italia puo' trasmettere informazioni o autorizzarne
la trasmissione a soggetti terzi; 
    b) i soggetti indicati ai commi  3  e  4  possono  trasmettere  a
soggetti terzi le informazioni, diverse da quelle ad  essi  trasmesse
dalla Banca d'Italia ai sensi della lettera a), acquisite nell'ambito
di attivita' connesse alla risoluzione. 
  7. Nei casi  indicati  nel  comma  6,  i  terzi  destinatari  delle
informazioni sono obbligati al segreto sulle medesime.