Art. 5 
 
Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 6  del  regolamento
               in materia di obblighi dei distributori 
 
  1.  Il  distributore  che  non  effettua  le   verifiche   di   cui
all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento, e' punito con l'ammenda
da  euro  3.000  ad  euro  30.000.  Alla  stessa  pena  soggiace   il
distributore che, essendo venuto a conoscenza di  uno  o  piu'  fatti
specifici dai quali si desume il verificarsi di una delle circostanze
indicate dall'articolo 6, paragrafo 3, primo comma, del  regolamento,
non ottempera agli obblighi ivi previsti, nonche' il distributore che
non ottempera agli obblighi previsti dal paragrafo 3, secondo  comma,
e dai paragrafi 4 e 5 del medesimo articolo.